Trib. Vasto, sentenza 05/07/2024, n. 249
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 5/6/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lette le note conclusive sostitutive della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 941/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
LA MONTEFERRANTE S.A.S. DI RE DA & C. (C.F.
01891200691), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sonnini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto alla via Dalmazia n. 48;
ricorrente
contro
LA MARINA S.R.L.S. (P.I. 02632770695), in persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuta contumace
OGGETTO: RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE
COMMERCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
Con atto di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato a mezzo U.N.E.P. in data
31/8/2023, La Monteferrante s.a.s. di TO AN & C. ha adito questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Convalidare per morosità lo sfratto come sopra intimato;
2) In caso di opposizione, ritenere e dichiarare risolto il contratto de quo per grave inadempimento della conduttrice, con condanna della stessa al pronto e immediato rilascio dell'immobile, e con adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c.;
3) Condannare sempre e comunque la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite, con la maggiorazione del 30% ex art. 1 bis D.M.
n.37/2018».
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di avere concesso in locazione commerciale a La Marina s.r.l.s. - con contratto stipulato il 20/7/2018, registrato il 26/7/2018 al
n. al n.001292, serie 3T (cod. id. n. TA418T001292000MD) -
l'immobile sito a Vasto Marina (CH) al viale Dalmazia n. 48, composto da un vano con bagno, della superficie di circa 36 m2
(identificato in N.C.E.U. al Foglio 40, particella 602, sub.
5) per il canone mensile anticipato di € 600,00, oltre IVA
(poi diminuito ad € 400,00, oltre IVA) con decorrenza al
1/8/2020;
ha, quindi, lamentato che la conduttrice si sarebbe resa morosa dei canoni relativi alla mensilità di febbraio
2023 (a saldo dell'acconto di € 97,28) nonché da marzo ad agosto 2023 per un totale insoluto di € 3.318,72 (IVA compresa).
La Marina s.r.l.s., sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata contumace.
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
All'udienza dell'8/11/2023 nel procedimento per convalida di sfratto n. 760/2023 R.G.A.C., la società ricorrente – dichiarato di avere ricevuto dall'intimata con bonifico del
24/10/2023 la somma di € 5.088,00 a saldo delle mensilità da febbraio a novembre 2023 – non ha potuto attestare la persistenza della morosità ma ha insistito per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
Con ordinanza riservata all'esito della predetta udienza è stato disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c. con rinvio all'udienza del
28/2/2024, previo esperimento del tentativo di mediazione che, effettuato in data 18/1/2024, ha avuto esito negativo per mancata comparizione dell'intimata.
Quindi, la società intimante, con memoria integrativa del
12/1/2024, ha allegato che, in esito al versamento delle mensilità relative al periodo febbraio/novembre 2023 – comunque non valutabile quale sanatoria della morosità con riferimento alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo
- l'intimata avrebbe ritardato ulteriormente il versamento dei canoni relativi alle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, insistendo, pertanto, per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per
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