Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 660

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 660
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 660
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9800/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula GAMBERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi 3, e nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea COARO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Tommaso del Mercato 2, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 30 luglio 2024.
pagina 1 di 4
L'udienza di comparizione del 28 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 luglio 2013. Dall'unione sono nate il 12 novembre 2015, e il 18 giugno 2019. Per_1 Per_2
Le parti hanno univocamente manifestato -negli atti processuali e nelle note di trattazione scritta- la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi