Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1224
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Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da
con l'avv. SILVESTRI ALEX Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 22/09/1990 in San Giorgio a Cremano,
e che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, tutti maggiorenni dei quali uno, , Per_1
non aveva ancora raggiunto la indipendenza economica, ha chiesto, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dallo stesso e, decorsi termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
Ha anche allegato disparità di reddito con il marito e la carenza di stabile occupazione per il figlio con lei convivente, chiedendo la condanna del marito a versarle la somma di 800,00 euro
al mese, a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, e, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00 mensile e il 70% delle spese straordinarie
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Disposta l'acquisizione di documenti informativi sulla occupazione e sulla capacità reddituale del convenuto, la ricorrente precisava le conclusioni, come sopra esposte, chiedendo anche
l'addebito della separazione al marito rimasto contumace
La causa era assegnata al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti della separazione atteso che la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da
con l'avv. SILVESTRI ALEX Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 22/09/1990 in San Giorgio a Cremano,
e che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, tutti maggiorenni dei quali uno, , Per_1
non aveva ancora raggiunto la indipendenza economica, ha chiesto, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dallo stesso e, decorsi termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
Ha anche allegato disparità di reddito con il marito e la carenza di stabile occupazione per il figlio con lei convivente, chiedendo la condanna del marito a versarle la somma di 800,00 euro
al mese, a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, e, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00 mensile e il 70% delle spese straordinarie
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Disposta l'acquisizione di documenti informativi sulla occupazione e sulla capacità reddituale del convenuto, la ricorrente precisava le conclusioni, come sopra esposte, chiedendo anche
l'addebito della separazione al marito rimasto contumace
La causa era assegnata al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti della separazione atteso che la
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