Trib. Monza, sentenza 04/03/2024, n. 746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 04/03/2024, n. 746
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 746
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 85/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa C B Presidente rel. dott.ssa E M A Giudice dott.ssa C F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/01/2024 , assunto in decisione in data 27.2.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a Zhejiang (REPUBBLICA POPOLARE CINESE ) Parte_1 C.F._1 il 15/01/1978;

e tra
(c.f. ), nato a Zhejiang (REPUBBLICA POPOLARE CINESE ) il Pt_2 C.F._2
06/03/1981, entrambi con l'avvocato Z F ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via
Niccolini n.10;

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO


OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO

pagina 1 di 4 CONCLUSIONI pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti, celebrato in Sant'Egidio alla Vibrata il
09/08/2008 e registrato presso l'ufficio di stato civile del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Anno 2008,
Numero 9, Parte 1), ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del suindicato Comune, alle seguenti condizioni e/o a quelle meglio viste dal Tribunale medesimo:
a) i Ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione e che pertanto nulla è dovuto dal Sig. alla Sig.ra Pt_2
, e viceversa, a titolo di contribuzione al mantenimento dell'altro/a;
Parte_1
b) le figlie minori della coppia verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i ricorrenti, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Cinisello Balsamo (MI) Via Dante Alghieri Part n. 45, mentre il sig. ambierà la sua residenza;

c) sarà cura del coniuge collocatario, comunicare all'altra parte ogni futuro eventuale trasferimento di residenza dei minori;

d) i genitori conserveranno il diritto di vedere e tenere con sé i figli quando lo desidererà, previo accordo in base alle esigenze quotidiane dei figli;

e) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli verranno prese concordemente dai Ricorrenti;
Part f) il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento delle due figlie ancora minorenni, e Per_1 [...] la somma mensile complessiva di € 200,00 a titolo di spese ordinarie (pari a € 100,00 cadauna), Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate e concordate;

g) i ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, dovranno rispettare l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, e adoperarsi affinché questi mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Part Alla udienza del 27.2.2024 ha dichiarato che andrà a vivere a Legnano e le parti hanno precisato che il diritto di visita paterno verrà esercitato almeno 2 volte al mese.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
I. Premesso che:
-sussiste la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria italiana sul presente procedimento, anche in ordine alla responsabilità genitoriale sulla prole, ivi trovandosi l'ultima residenza abituale della coppia e quella abituale dei figli (articoli 3 e 7 reg. CE 1111/2019) (cfr. documentazione anagrafica in atti);

-la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche in ordine alle obbligazioni alimentari, ex articolo 3 Regolamento CE 4/2009, trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori.
-i coniugi, cittadini cinesi, hanno concordemente richiesto l'applicazione della propria legge nazionale, con determinazione che può trovare accoglimento ex articolo 5 c. 1 lett. C) reg. UE n. 1259/2010;
con riferimento alle obbligazioni alimentari è applicabile la legge italiana ex articolo 15 reg. CE 4/2009 ed articolo 3 Protocollo de L'Aja del 23.11.2007 trovandosi in Italia la residenza abituale dei creditori. Si applicano in ogni caso le norme dell'Ordinamento giuridico Italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio (articolo 36 bis l. 218/1995).
II. Ciò premesso, la domanda di divorzio, da pronunciarsi ex articoli 1076 e 1077 codice civile cinese, è fondata, essendo trascorso il termine di 30 giorni dalla proposizione della stessa (deposito del ricorso, in data 5.1.2024).
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV.le spese dell'interprete vengono poste a carico delle parti in via solidale;

V. le spese di lite si intendono compensate.
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