Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 54

TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 54
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 54
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N.R.G. 1688 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1688 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
. CC TR ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il ) CP_2 C.F._3 vv. ROCCHI CRISTIANA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 6.10.2007, a CH (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2024 e 5.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:

1. I coniugi vivranno separati, con conseguente quiescenza degli obblighi derivanti dal matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis, ma con il mantenimento del dovere di reciproco rispetto.

2. La casa coniugale, sita in Villa CH (RN) piazza del Vecchio Ghetto nr. 4 int. 8 verrà posta in vendita, concordando sin d'ora di procedere, a seguito dell'incasso del prezzo di vendita, alla contestuale estinzione del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto (doc. 3-4) per l'importo rimanente alla data della vendita e contestuale estinzione dell'ipoteca
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