Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2024, n. 494
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Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 12.3.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 586 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 15/02/2023 ed iscritto al n 586 - 2023 RG , vertente tra
- TR LA IO CF:[...], IMBALZANO ROSSELLA, CF:[...]e LA
LA, CF:[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Bombardieri (CF: [...]), elettivamente domiciliati in OC IC (RC), al Viale XXV Aprile, 21/b presso lo
Studio Legale del detto difensore, giusta procura in atti;
- ricorrenti- contro
- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, e
INPS sede provinciale di Reggio Calabria;
- resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. La domanda è volta ad ottenere il riconoscimento ed il relativo accredito della contribuzione figurativa maturata dai ricorrenti quali Lavoratori di pubblica utilità (brevemente solo LPU).
I ricorrenti premettono che stati avviati al lavoro in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1 dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i. dal 17/08/1998 al 19/03/2007 , in utilizzo presso la Sud Service a R.L.
Società Cooperativa Sociale come si evince dalla certificazione di servizio allegata.
Agiscono in giudizio, stante l'inerzia dell'INPS, per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 8, comma 19, del Dlgs 467/1998. In punto di diritto argomentano che il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità
“ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento” a favore dei
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 12.3.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 586 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 15/02/2023 ed iscritto al n 586 - 2023 RG , vertente tra
- TR LA IO CF:[...], IMBALZANO ROSSELLA, CF:[...]e LA
LA, CF:[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Bombardieri (CF: [...]), elettivamente domiciliati in OC IC (RC), al Viale XXV Aprile, 21/b presso lo
Studio Legale del detto difensore, giusta procura in atti;
- ricorrenti- contro
- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 – P. IVA 02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, e
INPS sede provinciale di Reggio Calabria;
- resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. La domanda è volta ad ottenere il riconoscimento ed il relativo accredito della contribuzione figurativa maturata dai ricorrenti quali Lavoratori di pubblica utilità (brevemente solo LPU).
I ricorrenti premettono che stati avviati al lavoro in progetti di Pubblica utilità ex art.2 D.Lgs. 1 dicembre 1997 e D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280 e s.m.i. dal 17/08/1998 al 19/03/2007 , in utilizzo presso la Sud Service a R.L.
Società Cooperativa Sociale come si evince dalla certificazione di servizio allegata.
Agiscono in giudizio, stante l'inerzia dell'INPS, per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 8, comma 19, del Dlgs 467/1998. In punto di diritto argomentano che il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità
“ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento” a favore dei
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