Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


N. RG 3071/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3071 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020
TRA
LE NT C.F. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Stancampiano che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/ATTORE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (di seguito ADER), subentrata
a titolo universale a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marcello Fazio, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
E
INVITALIA S.p.A. – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., (P.I. e C.F.: 05678721001), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sirolli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore giusta procura alle liti in calce al presente atto.
OPPOSTA/ CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c.
Udienza: 13 settembre 2024, convertita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.

Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
AL NT ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento n.
29520190013464438000 emessa da OS IC s.p.a., limitatamente alla pretesa contributiva di cui IT S.p.A. è ente impositore, per i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione, 2) omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione che ne costituisce titolo esecutivo;
3) inesistenza della suddetta cartella in quanto
“proveniente da indirizzo pec diverso da quello proveniente da pubblici registri, 4) inesistenza della cartella “in quanto non viene specificato ed evidenziato il criterio di modalità di calcolo degli interessi di mora”, chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato per i suddetti motivi nonché per la prescrizione del credito, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Costituitasi in giudizio la IT chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per
l'effetto, la conferma della cartella di pagamento opposta, ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente alla minore o maggiore somma di cui risulterà debitore, in subordine, rilevare che alcuna impugnazione è stata effettuata dal debitore all'ingiunzione di pagamento del 2.11.2017 e dunque condannare il sig. AL
NT al pagamento della somma di € 14.747,87 per le ragioni dedotte in atto, ovvero qualunque altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come determinati in contratto, con vittoria di spese e competenze legali.
Costituitasi anche OS IC chiedeva che venisse dichiarata la mancanza di legittimazione passiva della stessa S.p.A. per quanto
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