Trib. Bergamo, sentenza 22/11/2024, n. 852
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Testo completo
N. V.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente relatore dr.ssa R M A C Giudice dr.ssa P G Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 21/02/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con i Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. VILLA GIUSEPPE M. e l'abg. , giusta procura in Parte_2 atti, e (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1974, con il proc. dom. avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO del Foro di
Varese, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 20/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1
condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare
(v. nota congiunta depositata il 14/11/2024).
Orbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/03/2003 a Caravaggio, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(n. il 22/09/2004), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Persona_1
e (n. il 24/07/2009), ancora minorenne. La separazione personale dei Persona_2 coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.98 dell'11/04/2024, pubblicata nella medesima data, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con
l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso e riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono