Trib. Sondrio, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
AR Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1502/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHIEDEI Parte_1 C.F._1
GRETA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHIEDEI GRETA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI e IG Parte_1 [...]
CP_1
B) ordinare al Comune di Morbegno (So) di annotare l'emananda Sentenza di separazione a margine dell'Atto di matrimonio come sopra iscritto;
C) dichiarare compensate le spese legali. pagina 1 di 5
Nonché:
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2) La SI ed il IG continueranno ad abitare negli immobili sopra Parte_1 CP_1
detti di rispettiva attuale residenza (cfr. doc. n. 9 e 10).
3) Il figlio , affidato in via condivisa agli stessi, viene collocato prevalentemente presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Tresivio (So), Piazza Santi Pietro e Paolo n. 13.
4) Le decisioni di maggiore interesse per relative alla sua istruzione, educazione e Per_1
salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
5) Il IG si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (a decorrere CP_1
dal mese di agosto 2024), alla SI quale contributo al mantenimento del Parte_1
figlio , un importo pari ad € 400,00 (dicansi euro quattrocento virgola zero), da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici Istat.
6) per quanto riguarda la figlia , attualmente negli Stati Uniti d'America quale “ragazza Per_2 alla pari” e all'uopo retribuita - dunque, ad oggi, in grado di far fronte da sola alle sue spese ordinarie - non si prevede alcun contributo al mantenimento a far data dal suddetto mese.
Tuttavia, i coniugi concordano sin d'ora che, dal mese successivo a quello del suo rientro
(incerto nel quando) in Italia - quando andrà ad abitare con la