Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 212

TRIB Cagliari
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Cagliari
Sentenza
12 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, dal Giudice Antonio Angioi, il 12 febbraio 2025. Le parti in causa sono un locatario e l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, opposta a un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione. L'opponente ha sollevato diverse questioni giuridiche, tra cui l'invalidità della procura, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo, l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova scritta e la prescrizione dei canoni. L'Azienda ha contestato tali motivi, sostenendo la legittimità della richiesta di pagamento in base alla normativa regionale.

Il Giudice ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo valide le procure e tempestiva la notifica del decreto. Ha poi esaminato il merito, affermando che la normativa regionale era applicabile e legittima, nonostante le peculiarità degli alloggi di servizio. Tuttavia, ha accolto parzialmente l'opposizione, riconoscendo la prescrizione per i canoni scaduti fino a settembre 2006 e condannando l'opponente a pagare una somma ridotta. La sentenza ha anche disposto la compensazione parziale delle spese legali, riflettendo la soccombenza reciproca delle parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 212
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 212
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8415 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
RE AO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (AREA), in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Silvia Cuncu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 settembre 2017, AO ER ha convenuto in giudizio l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 901/2017, depositato il 16 maggio 2017 e notificato il 20 luglio
2017, per il pagamento della somma di Euro 39.996,92, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione del 10 dicembre 1988, avente ad oggetto
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l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in
Cagliari, via Schiavazzi s. n., oggi piazza Pigafetta n. 14, scala C/2, piano 7, interno 14, della superficie di 70 mq, eccependo, in via pregiudiziale, l'invalidità della procura alle liti, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notifica e l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova scritta, nonché, nel merito, l'assoggettamento dell'alloggio in questione a una particolare disciplina e, infine, la prescrizione quinquennale dei pretesi canoni, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata,
l'accertamento della prescrizione fino al 30 settembre 2006 e, comunque, la revoca del decreto stesso.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, contestando il fondamento dei motivi dedotti, in relazione alla normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 ovvero, in difetto, per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
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1. I motivi di opposizione sono i seguenti.

1.1. Con il primo motivo, si deduce il difetto di valida procura alle liti per il ricorso per ingiunzione, perché rilasciata dal direttore generale su mandato dell'amministratore unico, e non del consiglio di amministrazione.

1.2. Con il secondo motivo, si deduce l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato, oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 644 cod. proc. civ.

1.3. Con il terzo motivo, si deduce l'inammissibilità della domanda a fronte
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della contestazione della pretesa, sia sull'an che sul quantum, in riferimento all'emissione del decreto in base a conteggi unilaterali e, quindi, senza prova scritta del credito.

1.4. Con il quarto motivo, si deduce, nel merito, quanto segue: che l'opponente, unitamente ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, partecipava alla procedura bandita, il 14 marzo 1988, dalla Prefettura di Cagliari, in virtù della L.
n. 52 del 1976, per l'assegnazione in locazione di alloggi di servizio, costruiti con fondi statali, per i quali l'art. 1, comma 3, L. cit. prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale;
che l'art. 2 della premessa del contratto, stipulato il 10 dicembre 1988, stabiliva un canone mensile determinato secondo i criteri previsti dall'art. 22 della L. n. 513 del 1977, che a sua volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972; che, trattandosi di alloggi destinati ad esigenze di servizio, come tali assoggettati ad una particolare disciplina, la richiesta della somma calcolata in base alla L.R. n. 13 del 1989, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, era illegittima, perché le leggi regionali non dovevano trovare applicazione nel contratto di locazione in corso, ai fini del calcolo del relativo canone;
che l'interessato, quindi, non era inadempiente, avendo ottemperato a quanto disposto dalla legge applicabile, nel pagare il canone nella misura prevista.

1.5. Con il quinto motivo, si deduce, infine, la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione, relativamente a quelli richiesti per il periodo dall'anno 2003 fino al 30 settembre 2006.

2. Il primo motivo, di carattere pregiudiziale, è manifestamente infondato, perché la procura speciale a ricorrere per ingiunzione, così come a resistere in sede di opposizione, risulta validamente conferita dal direttore generale in forza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione assunta già dal 18 dicembre 2012, ossia in data anteriore all'iniziativa di recupero del credito, nei confronti di tutti i conduttori morosi in posizione analoga a quella dell'odierno opponente, con la conseguenza che va esclusa senz'altro la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

3. Il secondo motivo, di carattere pregiudiziale, è manifestamente infondato.
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Ai fini della tempestività della notificazione del decreto d'ingiunzione, ex art. 644 cod. proc. civ., onde avvalersi della scissione temporale degli effetti della notifica rispetto al notificante, questi è tenuto a provare il momento anteriore di perfezionamento della notifica stessa nei suoi confronti, attraverso la consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario. Nel caso in esame, è vero che la notificazione del decreto, emesso il 16 maggio 2017, si è perfezionata per il destinatario solo il 20 luglio 2017, oltre il termine di sessanta giorni, ma è anche vero, come desumibile dalla distinta delle spese apposta dall'ufficiale giudiziario, in calce alla copia dell'atto notificato, che la notifica è stata richiesta già dal 14 luglio 2017, in tempo utile ad evitare, nei confronti della richiedente, la scadenza del termine in questione.

4. Il terzo motivo, di carattere pregiudiziale, è infondato.

4.1. Per i crediti relativi a prestazioni di prodotti o di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ex art. 634, comma 2, cod. proc. civ., sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie, purché regolarmente tenute, laddove per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ex art. 635, comma 1, cod. proc. civ., sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta.

4.2. Nella specie, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), derivante dalla trasformazione degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), preposta al perseguimento dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, non di una finalità commerciale come quella di una comune impresa di servizi immobiliari, e sottoposta al controllo anche finanziario della Regione Sardegna, secondo la L.R. n. 12 del 2006, legittimamente il provvedimento monitorio è stato concesso non tanto in base alle fatture emesse dall'Azienda ricorrente per il credito relativo a canoni locativi, quanto in base all'attestazione di morosità da parte del dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale, risultanti dal prospetto
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aggiornato. Questo documento costituisce di per sé prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente alla pronuncia d'ingiunzione per il pagamento della somma ivi indicata. Non serve andare oltre, perché un conto è la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione ed un altro quella richiesta nella fase di merito, ai fini della verifica della pretesa a cognizione piena, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione.

5. Il quarto motivo, inerente al merito, è infondato.

5.1. Con la L. n. 52 del 1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si autorizzava la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di
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