Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/01/2025, n. 4
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente/ (rel \ est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Orefice Giulia Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 519/ 2024 riservata in decisione in data 3.12.2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosentino Antonino - giusta procura in atti -;
ricorrente
E
(C.F. );
Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.4.2024, la ricorrente -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.8.1991;
che dall'unione nascevano tre figli (cl. 1992), Per_1 Per_2
(cl. 1994) e (cl. 1998) tutte maggiorenni e sol non ancora autosufficiente Per_3 Per_3 economicamente;
che era cessata ogni forma di comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso -chiedeva pronunciarsi separazione dei coniugi, adottarsi
i provvedimenti consequenziali sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la figlia (porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in Per_3 favore della figlia di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche ed universitarie;
libertà della stessa di fissare la propria residenza nonché di soggiornare a proprio piacimento con la madre
o con il padre);
e, al verificarsi della condizione prevista dalla legge divorzile, dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale con le consequenziali statuizioni.
Pag. 1 a 3
Designato il Giudice relatore, veniva fissata la prima udienza per la comparizione delle parti ritualmente comunicata al PM.
Non si costituiva il resistente benché ritualmente