Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
N. 12935/2023 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2023 promossa da:
TR SR (C.F. E P. IVA 02166820510), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Stefano Ferla e Simone Marinucci ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC stefano.ferla@milano.pecavvocati.it e simone.marinucci@milano.pecavvocati.it
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (C.F. 06396970482), COMUNE DI
CAVRIGLIA (C.F. 00242200517) e COMUNE DI MONTEVARCHI (C.F. 00177290517), in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Giovanni
Calugi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Capponi n. 26
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e domanda avversaria respinta, così pagina 1 di 7 giudicare: nel merito per le ragioni esposte in atti e, comunque, dato atto dell'inesistenza, nel lodo arbitrale ex adverso invocato quale titolo esecutivo, di una statuizione condannatoria in regime di solidarietà attiva in favore dei tre soggetti opposti, annullare e/o dichiarare illegittimo e, comunque, privo di ogni effetto, il precetto notificato in data 27.10.2023, dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno, dal Comune di Cavriglia e dal Comune di Montevarchi, nonché accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo ai predetti Comuni, del diritto ad agire nei confronti della società CE s.r.l. per l'esecuzione della statuizione condannatoria contenuta nel suddetto lodo arbitrale;
in ogni caso condannare i su citati Comuni alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo e le ulteriori spese che saranno documentate.”
Per i convenuti:
“affinché l'On.le Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da
CE s.r.l. e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., CE RL adiva dinanzi l'intestato Tribunale i Comuni di Figline e Valdarno, di Cavriglia e di Montevarchi, al fine di ottenere l'annullamento di un atto di precetto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale.
Deduceva infatti parte attrice, in premessa, che: è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei Comuni evocati in giudizio e che, con intimazione del 27 ottobre 2023, i suddetti Comuni chiedevano a CE RL di pagare entro dieci giorni dalla notifica la complessiva somma di euro
3.645.828,90 oltre spese legali ed interessi di mora;
che l'intimazione di pagamento scaturiva da un lodo arbitrale sottoscritto a Roma in data 18 maggio 2022, che aveva avuto ad oggetto l'accertamento dei canoni da corrispondere da parte della concessionaria uscente CE RL in relazione al periodo successivo alla scadenza della concessione in attesa della decorrenza del nuovo affidamento, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 164/2000;
che il lodo arbitrale si concludeva con la condanna in via riconvenzionale di CE RL al pagamento di una somma per canoni non corrisposti in favore di un creditore unitariamente considerato e dopo, che con lo stesso lodo, era stata rigettata la domanda di ripartizione avanzata dai tre Comuni.
Deduceva quindi nel merito l'opponente che: non vi era efficacia esecutiva delle statuizioni
pagina 2 di 7
azionate con l'atto di precetto, considerato che l'intimazione di pagamento non indicava le somme asseritamente spettanti a ciascun singolo ente amministrativo dato che i tre Comuni non avevano mai inteso far valere, in via tra loro solidale, la posizione di credito azionata in via riconvenzionale;
che il precetto era formalmente irregolare per incompletezza e/o indeterminatezza dato che, in base al suo contenuto, la società intimata non era in grado di individuare il soggetto cui destinare il pagamento, né di quantificare la somma da pagare. Deduceva inoltre l'opponente che la Corte di Appello di Roma aveva differito la decisione sulla domanda di sospensione in attesa della decisione della istanza promossa nel presente giudizio. Concludeva quindi parte attrice come in epigrafe, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio i Comuni citati i quali, in premessa, rilevavano di aver proposto domanda riconvenzionale nel giudizio arbitrale introdotto da CE RL per l'inadempimento della società concessionaria nel pagamento della quota variabile per il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del contratto di concessione e la decorrenza del nuovo affidamento e che, all'esito, il Collegio arbitrale aveva rigettato la domande proposta dalla ricorrente ed accolto quella riconvenzionale, condannando la concessionaria al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della somma
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12935/2023 promossa da:
TR SR (C.F. E P. IVA 02166820510), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Stefano Ferla e Simone Marinucci ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici alle PEC stefano.ferla@milano.pecavvocati.it e simone.marinucci@milano.pecavvocati.it
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (C.F. 06396970482), COMUNE DI
CAVRIGLIA (C.F. 00242200517) e COMUNE DI MONTEVARCHI (C.F. 00177290517), in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Giovanni
Calugi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via Capponi n. 26
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e domanda avversaria respinta, così pagina 1 di 7 giudicare: nel merito per le ragioni esposte in atti e, comunque, dato atto dell'inesistenza, nel lodo arbitrale ex adverso invocato quale titolo esecutivo, di una statuizione condannatoria in regime di solidarietà attiva in favore dei tre soggetti opposti, annullare e/o dichiarare illegittimo e, comunque, privo di ogni effetto, il precetto notificato in data 27.10.2023, dal Comune di Figline e Incisa
Valdarno, dal Comune di Cavriglia e dal Comune di Montevarchi, nonché accertare e dichiarare
l'inesistenza, in capo ai predetti Comuni, del diritto ad agire nei confronti della società CE s.r.l. per l'esecuzione della statuizione condannatoria contenuta nel suddetto lodo arbitrale;
in ogni caso condannare i su citati Comuni alla rifusione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese forfetarie, oltre IVA, CPA e rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo e le ulteriori spese che saranno documentate.”
Per i convenuti:
“affinché l'On.le Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da
CE s.r.l. e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., CE RL adiva dinanzi l'intestato Tribunale i Comuni di Figline e Valdarno, di Cavriglia e di Montevarchi, al fine di ottenere l'annullamento di un atto di precetto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del titolo esecutivo giudiziale.
Deduceva infatti parte attrice, in premessa, che: è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei Comuni evocati in giudizio e che, con intimazione del 27 ottobre 2023, i suddetti Comuni chiedevano a CE RL di pagare entro dieci giorni dalla notifica la complessiva somma di euro
3.645.828,90 oltre spese legali ed interessi di mora;
che l'intimazione di pagamento scaturiva da un lodo arbitrale sottoscritto a Roma in data 18 maggio 2022, che aveva avuto ad oggetto l'accertamento dei canoni da corrispondere da parte della concessionaria uscente CE RL in relazione al periodo successivo alla scadenza della concessione in attesa della decorrenza del nuovo affidamento, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 164/2000;
che il lodo arbitrale si concludeva con la condanna in via riconvenzionale di CE RL al pagamento di una somma per canoni non corrisposti in favore di un creditore unitariamente considerato e dopo, che con lo stesso lodo, era stata rigettata la domanda di ripartizione avanzata dai tre Comuni.
Deduceva quindi nel merito l'opponente che: non vi era efficacia esecutiva delle statuizioni
pagina 2 di 7
azionate con l'atto di precetto, considerato che l'intimazione di pagamento non indicava le somme asseritamente spettanti a ciascun singolo ente amministrativo dato che i tre Comuni non avevano mai inteso far valere, in via tra loro solidale, la posizione di credito azionata in via riconvenzionale;
che il precetto era formalmente irregolare per incompletezza e/o indeterminatezza dato che, in base al suo contenuto, la società intimata non era in grado di individuare il soggetto cui destinare il pagamento, né di quantificare la somma da pagare. Deduceva inoltre l'opponente che la Corte di Appello di Roma aveva differito la decisione sulla domanda di sospensione in attesa della decisione della istanza promossa nel presente giudizio. Concludeva quindi parte attrice come in epigrafe, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituivano in giudizio i Comuni citati i quali, in premessa, rilevavano di aver proposto domanda riconvenzionale nel giudizio arbitrale introdotto da CE RL per l'inadempimento della società concessionaria nel pagamento della quota variabile per il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del contratto di concessione e la decorrenza del nuovo affidamento e che, all'esito, il Collegio arbitrale aveva rigettato la domande proposta dalla ricorrente ed accolto quella riconvenzionale, condannando la concessionaria al pagamento in favore delle amministrazioni concedenti della somma
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