Trib. Termini Imerese, sentenza 30/04/2024, n. 419

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 30/04/2024, n. 419
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 419
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1165/2021 R.G. controversie di lavoro promossa da
TI RE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco
Costantino e Simona Mariarita Russo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in LI AN (PA), in Via Duomo n.29, giusta procura in atti;

-opponente-
c o n t r o
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-opposto contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
20/0916, prot n. 8621 dell' 8 aprile 2021, notificata in data
09.04.2021, a seguito dell'accertamento ispettivo del 19.05.2017, all'esito del quale gli veniva contestato di aver impiegato un lavoratore
subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 3, comma 3, D.l. 12/02 convertito in L. 72/02 con conseguente condanna al pagamento della sanzione amministrativa di €. 3.609,50.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'insussistenza delle violazioni contestate avendo provveduto tempestivamente alla comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro con il dipendente
RT AF coinvolto in un infortunio sul lavoro con esito mortale in data 06.10.2015.
Contestava, quindi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della L. 689/81, nonché dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004, il difetto di motivazione e genericità della contestazione per violazione artt. 3 e 21 septies legge 241/1990 ed, infine, la violazione degli art. 11 e 14 legge
689/1981
.
Concludeva, pertanto, chiedendo “l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 20/0916 prot. n. 8621 del 08.04.2021 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo in via subordinata, la rideterminazione ai sensi dell'art. 11 legge 689/1981, dell'importo della sanzione ingiunta alla misura del minimo edittale anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.01.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 20/0916 prot. n. 8621 dell'08.04.021 – notificata in data 09.04.2021 ed emessa
a seguito di primo accesso ispettivo effettuato in data 19.05.2017, nonché a seguito del conseguente verbale unico di accertamento del
07.07.2017, quest'ultimo notificato a mani alla parte ricorrente in pari data – a mezzo della quale l'Ispettorato del Lavoro ha intimato alla parte ricorrente il pagamento di euro 3.600,00, oltre €. 9,50 per spese di notifica, a titolo di sanzioni, per le seguenti violazioni:
1) Violazione art 3, comma 3, del D.L. 12/02 per avere il datore di lavoro privato occupato il lavoratore subordinato RT
LE dal 06.10.2015, senza preventiva instaurazione del rapporto di lavoro per una giornata di lavoro effettiva.
Più nel dettaglio, la parte ricorrente ha presentato avverso la suddetta ordinanza ingiunzione i seguenti motivi di ricorso:
- Violazione degli artt. 3 e 14 della L. 689/81 e dell'art 13 D.L.
124/2004;

- nullità dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza, carenza di allegazione e di motivazione, per compromissione del diritto di difesa, per violazione di legge ed eccesso di potere;

- eccessività della sanzione erogata e carenza della documentazione probatoria a sostegno delle contestazioni.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti di parte ricorrente, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va ricordato, in punto di diritto, che l'art. 13 del D. lgs. 124/2004 – rubricato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” – prevede che “4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.”
Inoltre, occorre rammentare, a tale proposito, che il verbale di consegna
a mani eseguita da parte di pubblici ufficiali ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c. e, pertanto, è idoneo a provare, sino a querela di falso, la veridicità dell'attestazione, ivi contenuta, riguardante
l'avvenuta consegna dell'atto nella data indicata, nonché l'identità di colui nei confronti del quale è stata eseguita tale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi