Trib. Vasto, sentenza 05/11/2024, n. 347
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Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente Relatore
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 211/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI;
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. PANO ROBERTO, presso il cui studio, con sede in Termoli
(CB), alla Via Molise n. 12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. );
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 19/06/2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni,
chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle
condizioni di seguito trascritte: “pronunciare la separazione dei predetti
coniugi con addebito alla sig.ra , con vittoria di spese, diritti CP_1
e onorari di causa.”
In data 18/03/2024, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole
all'accoglimento della domanda alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si deve prendere atto del fatto che , CP_1
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, né è
comparsa personalmente alla udienza tenutasi dinanzi al Presidente e
neppure alle successive udienze dinanzi al giudice istruttore. Per questo
motivo, con ordinanza del 10/05/2024, ne è stata dichiarata la
contumacia, previa verifica della regolarità della instaurazione del
contraddittorio nei suoi confronti.
2. Sulla principale domanda di separazione, deve riconoscersi che, nel
caso di specie, sussistono i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Dalle stesse allegazioni del ricorrente, si evince che ormai si è verificata
una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo
stato, alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa
delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive
autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della
convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal
20/04/2023 (data di comparizione del ricorrente dinanzi al Presidente
del Tribunale) fino ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso
2
contegno processuale mostrato dai coniugi (l'uno fermamente
intenzionato ad insistere sulla domanda di separazione e l'altra
sostanzialmente disinteressata al giudizio, come palesato dalla sua
mancata costituzione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di
addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni
dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile
intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Parte_2
3. La domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente è,
ad avviso di questo Collegio, infondata.
Va, all'uopo, premesso in via generale che, ai fini della pronunzia di
addebito a carico di un coniuge, è necessario che il predetto abbia violato
i doveri coniugali previsti dall'art. 143, secondo comma, c.c., norma che
così recita: “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione”. È stato, a tal proposito, precisato da costante
e condivisibile giurisprudenza che la pronunzia di addebito non può
essere fondata sulla mera inosservanza dei doveri coniugali,
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