Trib. Trani, sentenza 18/12/2024, n. 1731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 18/12/2024, n. 1731
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1731
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE COMMERCIALE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, letti ed esaminati gli scritti defensionali conclusivi depositati dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 6970 2017 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1735/2017 emesso da questo Tribunale (RG n. 2199/2019) vertente fra le parti:
MAGIA S.A.S. DI CO RL, in persona del suo legale rappresentante p.t.
e CO RL in proprio entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dario
Lafasciano in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica autenticata con firma digitale;

-opponente-
CONTRO
IZ NE rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rosaria Strippoli, rilasciata su documento informatico separato e sottoscritto digitalmente;

-opposto-
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata, CH GI, in proprio e quale socio accomandatario della società “Magia s.a.s. di GI CH”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1735/2017 emesso da questo Tribunale il 28.9.2017 (n°
4717/2017 Rgacc), ottenuto da CO ZI, socio accomandante, per il pagamento della complessiva somma di € 56.961,39 , a titolo di restituzione di anticipazioni e compensi maturati nel corso della vita della società, oltre interessi legali e spese. Al riguardo l'attore, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari, nel merito, poi, ha contestato la
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debenza di tali somme per i seguenti motivi:

1. assenza di prova scritta dei versamenti;

2. diversa qualificazione dei versamenti ( non come apporto soci ma in conto capitale);

3. inefficacia del recesso comunicato dal CO. Ha chiesto, dunque, accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Speciale delle imprese di Bari;
b) sempre in via preliminare, subordinatamente al mancato accoglimento delle conclusioni sub a) che precede, dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti richiesti ex art. 633 c.p.c. e ss. e per

l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
c) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esposte, accertare che il Sig. CO non vanta alcun credito nei confronti della Magia s.a.s e del Sig. CH GI e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla devono il Sig. CH GI

e la Magia s.a.s. al Sig. CO ZI;
d) sempre nel merito, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte che il socio accomodante Sig. CO ZI ha svolto attività di amministrazione e rappresentanza della Magia s.a.s. in violazione del divieto cui all'art. 2320

c.c., assumendo il ruolo di amministratore di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità illimitata e solidale dello stesso CO ZI nei confronti dei terzi e del
Sig. CH GI;
e) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità della comunicazione di recesso del CO del 22.03.2016 per carenza dei presupposti di legge;
f) infine, sempre nel merito, ove venga accertata l'effettiva esecuzione dei versamenti da parte del Sig. CO in favore della Magia s.a.s., accertare e dichiarare che gli stessi fossero eseguiti a titolo di conferimenti di capitale di rischio e senza obbligo di restituzione e per

l'effetto dichiarare che nessun credito vanta il Sig. CO nei confronti della Magia s.a.s. e del Sig. CH e per l'effetto revocare e porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.3.2018, si è costituito il convenuto contestando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto e la conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Con provvedimento del 2.5.2018 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e documentali. Rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.7.2024 ( la prima celebrata dalla scrivente), la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Le parti hanno depositato i rispettivi scritti defensionali conclusivi insistendo ciascuna per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
***MOTIVI DI DIRITTO***
In via assolutamente preliminare, parte opponente ha eccepito in primo luogo l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Bari Sezione Specializzata in Materia di Impresa. Tale eccezione è infondata atteso che il D.Lgs n. 168/2003, come modificato dal
D.L. n. 1/2012, conv. con modifiche dalla L. 27/2012, prevede che in materia societaria le
Sezioni Specializzate in Materia di Impresa sono competenti, relativamente alle “società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento”.
Dal disposto normativo si ricava che le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa sono competenti esclusivamente in materia di società di capitali e di società estere stabilmente organizzate nel territorio dello Stato o da queste controllate, mentre la società opponente è una società in accomandita semplice, le cui correlative controversie sono rimesse alle sezioni ordinarie del Tribunale di Trani, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Tanto chiarito, nel merito, va rimarcato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano
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