Trib. Chieti, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 824/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 824/2021, promossa da:
CI (C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Parte_1 C.F._1
Spinozzi e Florenzo Coletti, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Omar Sanelli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI

All'udienza del 16.9.24, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
La ricorrente: “[…] Si riporta all'atto introduttivo del giudizio e conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili de matrimonio contratto tra le parti in giudizio e trascritto nei registri dello stato civile di Chieti al n.
42 P. II S. A. Anno 1989;
voglia inoltre costituire in favore della ricorrente un Parte_2 diritto di abitazione per se e per la propria famiglia sull'immobile sito in Chieti alla Via 123° Fanteria

n. 102 […], ovvero in subordine assegnarlo alla medesima in uso esclusivo, ancorché la stessa risulti proprietaria per la quota del 50%. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Il resistente: “[…] Rappresenta come allo stato dei fatti non è stato possibile addivenire ad un accordo conciliativo, con il ché dovendosi tornare ad insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Chieti, in Parte_2 CP_1
data 28.5.89;
dalla loro unione sono nati i figli (nel 1990) e (nel 1994). Per_1 Per_2
2. Con sentenza n. 578/14, il Tribunale di Chieti ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con le seguenti ulteriori statuizioni: addebito della separazione al marito;
assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ivi vi avrebbe dimorato con i figli;
obbligo del SALUTE di versare alla
[...]
un assegno mensile di €. 500,00 per il mantenimento di quest'ultima e della figlia Pt_1
. Per_2
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 5.5.21, ha chiesto all'adito Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) Relativamente alla
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