Trib. Bolzano, sentenza 08/02/2024, n. 174
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Testo completo
N. R.G. 3652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art.
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3652/2022 promossa da
- SC LE (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta
procura depositata telematicamente, dall'avv. COSENTINO CARMELITA;
- parte attrice opponente –
contro
- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. (C.F. 00129730214), in persona
del procuratore dott. Salvati Pier Francesco, rappresentata e difesa, giusta procura
depositata telematicamente, dall'avv. BAUER ALEXANDER e dall'avv. TOMASI
ANNA;
- parte convenuta opposta -
e nei confronti di
- RO TE (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta
procura depositata telematicamente, dall'avv. CAPPELLO SARA;
- parte chiamata -
1
con oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice opponente:
come in atto di citazione
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, previa sospensione della esecuzione 39/2022 per esser il
merito fondato su prova scritta con annullamento delle attività successive alla comprovata
estinzione del debito con le modalità di cui in narrativa.
1) Emettere ordinanza di estinzione del procedimento per intervenuto pagamento integrale
del debito con annullamento degli atti giuridici posti in essere in difetto dei requisiti di
legge e per gli effetti condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi calcolando gli stessi sulla base del valore reale dell'immobile per cui è causa e con
danno morale da riconoscersi anche per equità e in base al calcolo di ½;
1/3 o 1/5 del
valore indicato e/o nella diversa misura che il giudicante riterrà adeguata, con condanna
alle spese, funzioni e onorari per il presente giudizio e per le fasi precedenti.”
dei procuratori di parte convenuta opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 17.02.2023
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale civile di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per mancanza di integrazione del
contradditorio da parte del sig. ON LE nei confronti della condebitrice co-
esecutata OM EL;
in via preliminare subordinata:
- dichiarare inammissibile e/o respingere la domanda preliminare attorea con la quale il
2 sig. ON LE chiede la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 39/2022, in
quanto già rigettata in occasione della fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione;
- in ogni caso respingere la domanda preliminare attorea con la quale il sig. ON
LE chiede la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 39/2022 per l'assenza dei
gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;
in via principale e nel merito:
- respingere le domande e le eccezioni avversarie in quanto inammissibili, infondate e/o
non provate in fatto ed in diritto, anche alla luce delle contestazioni fattuali specificamente
formulate;
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre 15% spese generali,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende nonché con
condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi
dell'art. 96 c.p.c;
in via istruttoria: (…)”
del procuratore di parte chiamata
come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 07.11.2023
“dichiararsi l'estinzione della procedura di esecuzione immobiliare n. 39/2022 per essere
intervenuto il pagamento del debito, essendo il merito fondato su prova scritta con
annullamento di tutti gli atti esecutivi e le attività successive alla comprovata estinzione del
debito con le modalità di cui in narrativa, rigettando nel merito ogni contraria deduzione,
allegazione e domanda avversaria.
In via istruttoria: (…)
Spese e compensi di avvocato integralmente rifusi.”
***
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare d.d. 13.10.2022 l'attore
LE ON ha evocato in giudizio la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a.
chiedendo di “Emettere ordinanza di estinzione del procedimento per intervenuto
pagamento integrale del debito con annullamento degli atti giuridici posti in essere in
difetto dei requisiti di legge e per gli effetti condannare la parte convenuta al risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi calcolando gli stessi sulla base del valore reale
dell'immobile per cui è causa e con danno morale da riconoscersi anche per equità e in
base al calcolo di ½;
1/3 o 1/5 del valore indicato e/o nella diversa misura che il
giudicante riterrà adeguata, con condanna alle spese, funzioni e onorari per il presente
giudizio e per le fasi precedenti.”
L'attore ha esposto quanto segue:
- nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Tribunale di Bolzano sub
R.E.I. n. 39/2022, nei confronti suoi e della moglie EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art.
281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3652/2022 promossa da
- SC LE (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta
procura depositata telematicamente, dall'avv. COSENTINO CARMELITA;
- parte attrice opponente –
contro
- BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. (C.F. 00129730214), in persona
del procuratore dott. Salvati Pier Francesco, rappresentata e difesa, giusta procura
depositata telematicamente, dall'avv. BAUER ALEXANDER e dall'avv. TOMASI
ANNA;
- parte convenuta opposta -
e nei confronti di
- RO TE (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta
procura depositata telematicamente, dall'avv. CAPPELLO SARA;
- parte chiamata -
1
con oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice opponente:
come in atto di citazione
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, previa sospensione della esecuzione 39/2022 per esser il
merito fondato su prova scritta con annullamento delle attività successive alla comprovata
estinzione del debito con le modalità di cui in narrativa.
1) Emettere ordinanza di estinzione del procedimento per intervenuto pagamento integrale
del debito con annullamento degli atti giuridici posti in essere in difetto dei requisiti di
legge e per gli effetti condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi calcolando gli stessi sulla base del valore reale dell'immobile per cui è causa e con
danno morale da riconoscersi anche per equità e in base al calcolo di ½;
1/3 o 1/5 del
valore indicato e/o nella diversa misura che il giudicante riterrà adeguata, con condanna
alle spese, funzioni e onorari per il presente giudizio e per le fasi precedenti.”
dei procuratori di parte convenuta opposta:
come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 17.02.2023
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale civile di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via preliminare:
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per mancanza di integrazione del
contradditorio da parte del sig. ON LE nei confronti della condebitrice co-
esecutata OM EL;
in via preliminare subordinata:
- dichiarare inammissibile e/o respingere la domanda preliminare attorea con la quale il
2 sig. ON LE chiede la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 39/2022, in
quanto già rigettata in occasione della fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione;
- in ogni caso respingere la domanda preliminare attorea con la quale il sig. ON
LE chiede la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 39/2022 per l'assenza dei
gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;
in via principale e nel merito:
- respingere le domande e le eccezioni avversarie in quanto inammissibili, infondate e/o
non provate in fatto ed in diritto, anche alla luce delle contestazioni fattuali specificamente
formulate;
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre 15% spese generali,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende nonché con
condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi
dell'art. 96 c.p.c;
in via istruttoria: (…)”
del procuratore di parte chiamata
come da comparsa di costituzione e risposta d.d. 07.11.2023
“dichiararsi l'estinzione della procedura di esecuzione immobiliare n. 39/2022 per essere
intervenuto il pagamento del debito, essendo il merito fondato su prova scritta con
annullamento di tutti gli atti esecutivi e le attività successive alla comprovata estinzione del
debito con le modalità di cui in narrativa, rigettando nel merito ogni contraria deduzione,
allegazione e domanda avversaria.
In via istruttoria: (…)
Spese e compensi di avvocato integralmente rifusi.”
***
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione immobiliare d.d. 13.10.2022 l'attore
LE ON ha evocato in giudizio la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a.
chiedendo di “Emettere ordinanza di estinzione del procedimento per intervenuto
pagamento integrale del debito con annullamento degli atti giuridici posti in essere in
difetto dei requisiti di legge e per gli effetti condannare la parte convenuta al risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi calcolando gli stessi sulla base del valore reale
dell'immobile per cui è causa e con danno morale da riconoscersi anche per equità e in
base al calcolo di ½;
1/3 o 1/5 del valore indicato e/o nella diversa misura che il
giudicante riterrà adeguata, con condanna alle spese, funzioni e onorari per il presente
giudizio e per le fasi precedenti.”
L'attore ha esposto quanto segue:
- nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Tribunale di Bolzano sub
R.E.I. n. 39/2022, nei confronti suoi e della moglie EL
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