Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 4992

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 4992
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4992
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

R.G. 4283/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. B, R C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4283/2023 R.G. LAVORO
TRA
, n. a Napoli il 13/05/1964, nella qualità di erede di Parte_1 [...]
n. a NAPOLI (NA) il 13/05/1964 ed ivi deceduto il 02/12/2022 Psona_1 rappresentata e difesa dall'avv. IAVARONE GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. RUMOLO MAURIZIO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 parte ricorrente, nell'indicata qualità, ha dedotto che il de cuius ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal marzo
2008 e fino al 30.06.2012, con formale inquadramento solo dall'aprile 2012, con inquadramento nel livello V del C.C.N.L. di categoria e con le mansioni di magazziniere;
che il de cuius doveva essere inquadrato nel livello IV del C.C.N.L.;
che ha lavorato dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato e poi dall'1.7.2012 fino al venerdì mentre ha lavorato anche la domenica nel mese di dicembre con 15 gg di ferie ad agosto;
di aver percepito una retribuzione di € 800,00 fino al febbraio 2012 e di €
900,00 dal marzo 2012 e fino alla risoluzione del rapporto;
che il de cuius non ha
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percepito la retribuzione adeguata all'attività svolta anche in ragione del diritto ad un diverso inquadramento con conseguenziale differenza anche ai fini del T.F.R. e quanto spettante per il lavoro straordinario e per i permessi e le ferie non retribuite;
di aver diritto al risarcimento del danno in ragione della minor contribuzione versata in quanto il de cuius era titolare dall'1.4.2017 di assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità dall'1.4.2022 ed in quanto anche la propria pensione di reversibilità risulta parametrata sui minor contributi;
di aver diritto all'importo complessivo di € 222.851,70, oltre al risarcimento del danno.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società resistente al pagamento in suo favore dell'importo indicato oltre al risarcimento dei danni per omissione contributiva, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
La società resistente si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 12.4.2024 è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento del T.F.R. per l'importo di € 8.108,05.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, sulla documentazione prodotta (cfr. estratto contributivo, prospetti paga, contratto di lavoro) può ritenersi che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al 50% dall'1.3.2012 al
31.3.2022 con inquadramento nel livello 5 del C.C.N.L. e con le mansioni di magazziniere.
I punti controversi della vicenda, però, riguardano l'orario di lavoro in quanto parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di un numero di ore di lavoro maggiore, la durata
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del rapporto, in quanto parte ricorrente ha detto che il rapporto sia iniziato nel 2008, e le mansioni svolte, in quanto parte ricorrente allega che il de cuius avesse diritto all'inquadramento nel livello 4 del C.C.N.L. di categoria, oltre alla richiesta risarcitoria.
In via preliminare, occorre evidenziare come le mansioni non rientrano nel thema probandum del presente giudizio in quanto, come emerge dai profili professionali indicati nell'art. 100 del C.C.N.L. di categoria, rientra nel IV livello il “11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;” per tali ragioni l'attività di vendita non rappresenta un elemento identificativo del IV livello rispetto al V. D'altra parte le stesse parti, nel contratto di lavoro, hanno espressamente previsto come il de cuius avesse dovuto svolgere le mansioni di magazziniere. P tali ragioni, occorre riconoscere il livello superiore richiesto indipendentemente dallo svolgimento della fase istruttoria.
Risulta, quindi, fondamentale analizzare le dichiarazioni testimoniali al fine di valutarne la fondatezza delle altre domande.
Nel caso in esame non è possibile ritenere che parte ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio per diverse ragioni.
In primo luogo, occorre evidenziare le numerose incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testi e che non consentono di ritenerle utili ai fini Ttimone_1 Ttimone_2 della decisione. Tali dichiarazioni, inoltre, non trovano adeguato riscontro neppure nelle dichiarazioni rese da e . Ttimone_3 Ttimone_4
Il teste , infatti, pur essendo parente delle titolari della società resistente e CP_1 pur avendo lavorato in azienda fino al settembre 2008 e frequentato l'azienda anche dopo la cessazione del proprio rapporto, ha ricordato genericamente come il ricorrente fosse stato assunto qualche mese prima della fine del proprio rapporto con orario full time e di averlo visto poi in un paio di occasioni nonostante le sue frequenti visite.
Egli, però, colloca il rapporto di lavoro del teste in un momento temporale T_2 antecedente all'assunzione del de cuius, colloca il rapporto professionale del
in un periodo successivo alla cessazione del proprio rapporto e ricorda T_4 come la osservasse un orario full time. La testimone , invece, ha T_3 T_2 dichiarato di aver lavorato dal marzo 2004 al settembre 2014 e, quindi, per un periodo di circa 4 anni insieme all' , di aver avuto contenzioso con la società CP_1 resistente, poi definito con verbale di conciliazione, evidenzia come le visite in azienda dell' , dopo il suo pensionamento, non fossero particolarmente frequenti, CP_1 conferma come il rapporto professionale del fosse iniziato molto prima T_4 della sua assunzione e con una presenza in azienda quasi giornaliera e ricorda come la
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osservasse un orario part time, lavorando solo di mattina. Il teste, inoltre, in un T_3 eccesso di zelo che ne mina ulteriormente la credibilità colloca l'assunzione del ricorrente in un momento antecedente a quello allegato in ricorso (due o tre anni dopo la mia assunzione). Le sue dichiarazioni, inoltre, sono incompatibili con quelle del teste , il quale indica in un 3 o 4 volte al mese la propria presenza in T_4 azienda. Allo stesso modo, la teste ex dipendente della società resistente, T_3 ricorda come tutti i dipendenti lavorassero part time su turni.
Tali considerazioni consentono di ritenere assorbite le ulteriori incongruenze evidenziate da parte resistente con la documentazione allegata alle note autorizzate.
Il teste ha dichiarato: “ADR: Non sono parente di parte ricorrente. Ho CP_1 lavorato per la società resistente per circa 16-17 anni in quanto mi sono dimesso nel settembre 2008 perché poi ho iniziato a fruire della pensione. , legale Controparte_2 rappresentante della società resistente è mia nipote in quanto è la figlia di mio fratello
( ) che è deceduto circa 12 anni fa. Preciso che io ero lavoratore dipendente P_2 con le mansioni di commesso in quanto lavoravo nel deposito dell'azienda sito a via
Provinciale Arzano Casandrino, a circa 200 metri da casa mia. L'azienda si occupa della vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti casalinghi. Non ho mai avuto contenzioso con la società resistente. Io sono stato assunto da mio fratello , P_2 il titolare fino al suo decesso, e impartiva anche le direttive. Dopo il suo decesso
l'azienda è passata alle figlie ( e ). Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle CP_2 T_3

8.30 e fino alle 18.30 con pausa dalle 13.00 alle 15.00 ed il sabato dalle 8.30 alle
12.00 senza pausa. Questo era anche l'orario di apertura del negozio. Preciso che
prima, e ora e sono sempre presenti nel negozio. Preciso che P_2 CP_2 T_3
l'orario di lavoro è sempre stato quello indicato durante il mio intero rapporto di lavoro. ha iniziato a lavorare mi sembra proprio nel 2008 qualche Psona_1 mese prima che io mi dimettessi. Preciso che l'ho visto fino al giorno delle mie dimissioni. Preciso che egli veniva a lavorare osservando il mio stesso orario di lavoro.
Non conosco quale fosse la sua retribuzione e le direttive gli erano impartite sempre da .
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