Trib. Brindisi, sentenza 29/02/2024, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 29/02/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 389
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.2.2024 promossa da
RR OL, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. G. Insalata
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.M. Maggi e F. Lene
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione con inclusione degli emolumenti extramensili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2022, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VOS con decorrenza ottobre 2018, avendo fruito di periodi di contribuzione figurativa imputabile a mobilità – esponeva che INPS aveva calcolato la retribuzione annua pensionabile in considerazione del valore retributivo del predetto periodo riconosciuto figurativamente, senza tuttavia conteggiare gli emolumenti extramensili (tredicesima mensilità) e senza procedere alla rivalutazione ex art. 3 comma
6 d.lgs. 503/92
.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con inclusione degli emolumenti extramensili nel calcolo della retribuzione pensionabile dei periodi di contribuzione figurativa e alla rivalutazione del periodo di mobilità superiore a
52 settimane, con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei differenziali maturati nel triennio antecedente la proposizione del ricorso.
L'Inps, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità del ricorso, la nullità dello stesso e l'infondatezza degli avversi assunti. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è solo in parte fondato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa, atteso che la richiesta di ricalcolo di prestazioni già attribuite non richiede ex art. 443 c.p.c. la previa instaurazione del procedimento amministrativo
(tra le tante, Cass. n. 20892/2007).
Nel merito, si osserva che parte ricorrente ha lamentato l'utilizzo da parte dell'Istituto di una “retribuzione settimanale nettamente inferiore a quella relativa al trattamento di integrazione salariale presente nello stesso anno per verosimile scomputo degli emolumenti extramensili”.
Tale doglianza attiene al periodo di mobilità cui il ricorrente è stato collocato negli anni
2015, 2016 e 2017.
Ebbene, gioverà evidenziare che la materia che occupa risulta disciplinata da due differenti discipline normative.
Per la contribuzione figurativa accreditata fino 31 dicembre 2004, soccorrono il disposto dell'art. 8 l. n. 155/1981 nonché le disposizioni che rapportano la base di computo della relativa indennità a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale (cui si riferisce il comma 4 della norma che così recita: “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la
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