Trib. Torino, sentenza 23/01/2024, n. 2101
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, S S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4926 /2022 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G A ed Parte_1
A S, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L G e M D G, domiciliata come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come in atti.
Per la resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, ritualmente notificato, il signor
ha evocato in giudizio la società cooperativa servizi fiduciari Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: -
Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione
1 maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto mutualistico
e lavorativo.
- Accertata, per tutti i motivi dedotti in ricorso, ex art. 2533 comma 3 c.c. la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della delibera di esclusione da socio della cooperativa, dichiarare la ricostituzione ex tunc del rapporto associativo e del pedissequo rapporto di lavoro in capo al sig. , e per l'effetto Pt_1
- condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla cessazione del rapporto sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
In via subordinata
- Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto.
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare, in particolare per l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs.
23/2015, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via di ulteriore subordine
- Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto.
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015 e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
e comunque in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
- con rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate.”.
La società convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo la reiezione
2
delle domande.
Più volte è stata tentata la conciliazione delle parti, senza esito avendo parte ricorrente rifiutato sia proposte di carattere economico, sia la proposta di nuova assunzione con decorrenza 1.2.2023 formulata dalla società con nota depositata in data 23.12.2022;la causa è stata quindi decisa nei termini di cui al dispositivo a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalle parti.
Rilevato.
1. I fatti pacifici o documentali: il ricorrente è stato assunto dalla società cooperativa convenuta con decorrenza dal 19 gennaio 2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato;contestualmente all'assunzione è divenuto socio della cooperativa con mansioni di operatore;da ultimo è stato inquadrato nel livello D del CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari -sezione servizi fiduciari;l'orario di lavoro è stato portato a tempo pieno con decorrenza dal 1 novembre
2020;
2. nella lettera di assunzione si legge: “sede iniziale dei servizi: provincia di
Torino e zone limitrofe. Inizialmente c/o ;cfr. doc 1 f.r.;Org_1
3. Il ricorrente è residente in Beinasco;
4. dall'assunzione e per circa 4 mesi ha prestato attività lavorativa presso il sito in Carmagnola, che dista 31 km dalla residenza. Dal 28 Org_1 maggio 2018 ha prestato stabilmente attività lavorativa presso il sito in corso Monte Cucco Torino e dal 4 dicembre 2018 ha Org_1 continuato a prestare attività lavorativa nella città di Torino presso altri committenti;dal 1 febbraio 2019 al 1 marzo 2019 ha prestato attività lavorativa nella città di Milano presso il committente in Org_2 seguito ha ripreso a lavorare nella città di Torino fino al 17 aprile 2019;poi ha iniziato a lavorare in Nichelino dove è rimasto fino al 14 maggio quando è tornato a lavorare in Torino;dal 18.6.2019 ha iniziato a CP_ prestare attività lavorativa presso la committente in Borgaretto di
Beinasco (eccettuate alcune specifiche giornate);cfr. doc. 14 f.c..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, S S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4926 /2022 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G A ed Parte_1
A S, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L G e M D G, domiciliata come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come in atti.
Per la resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, ritualmente notificato, il signor
ha evocato in giudizio la società cooperativa servizi fiduciari Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: -
Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione
1 maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto mutualistico
e lavorativo.
- Accertata, per tutti i motivi dedotti in ricorso, ex art. 2533 comma 3 c.c. la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della delibera di esclusione da socio della cooperativa, dichiarare la ricostituzione ex tunc del rapporto associativo e del pedissequo rapporto di lavoro in capo al sig. , e per l'effetto Pt_1
- condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla cessazione del rapporto sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
In via subordinata
- Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto.
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare, in particolare per l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs.
23/2015, annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via di ulteriore subordine
- Accertare che l'assenza del sig. era giustificata da un legittimo rifiuto Pt_1 della prestazione e condannare la convenuta al pagamento della retribuzione maturata dal 2 maggio 2022 al giorno della cessazione del rapporto.
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015 e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
e comunque in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
- con rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate.”.
La società convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo la reiezione
2
delle domande.
Più volte è stata tentata la conciliazione delle parti, senza esito avendo parte ricorrente rifiutato sia proposte di carattere economico, sia la proposta di nuova assunzione con decorrenza 1.2.2023 formulata dalla società con nota depositata in data 23.12.2022;la causa è stata quindi decisa nei termini di cui al dispositivo a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalle parti.
Rilevato.
1. I fatti pacifici o documentali: il ricorrente è stato assunto dalla società cooperativa convenuta con decorrenza dal 19 gennaio 2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato;contestualmente all'assunzione è divenuto socio della cooperativa con mansioni di operatore;da ultimo è stato inquadrato nel livello D del CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari -sezione servizi fiduciari;l'orario di lavoro è stato portato a tempo pieno con decorrenza dal 1 novembre
2020;
2. nella lettera di assunzione si legge: “sede iniziale dei servizi: provincia di
Torino e zone limitrofe. Inizialmente c/o ;cfr. doc 1 f.r.;Org_1
3. Il ricorrente è residente in Beinasco;
4. dall'assunzione e per circa 4 mesi ha prestato attività lavorativa presso il sito in Carmagnola, che dista 31 km dalla residenza. Dal 28 Org_1 maggio 2018 ha prestato stabilmente attività lavorativa presso il sito in corso Monte Cucco Torino e dal 4 dicembre 2018 ha Org_1 continuato a prestare attività lavorativa nella città di Torino presso altri committenti;dal 1 febbraio 2019 al 1 marzo 2019 ha prestato attività lavorativa nella città di Milano presso il committente in Org_2 seguito ha ripreso a lavorare nella città di Torino fino al 17 aprile 2019;poi ha iniziato a lavorare in Nichelino dove è rimasto fino al 14 maggio quando è tornato a lavorare in Torino;dal 18.6.2019 ha iniziato a CP_ prestare attività lavorativa presso la committente in Borgaretto di
Beinasco (eccettuate alcune specifiche giornate);cfr. doc. 14 f.c..
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