Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 3550/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai
signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa OC Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c.
da
rappresentato e difeso dall'avv. BENEFORTI MANUELA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce
al ricorso introduttivo;

- Ricorrente –
contro
CONTUMACE;
CP_1
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;

in punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle
seguenti conclusioni.

Per Parte ricorrente:
“1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e . CP_1
2) Porre a carico del sig. l'onere di provvedere al Parte_1
mantenimento indiretto dei figli e se non Per_1 Per_2
ritenuti/divenuti economicamente autosufficienti, versando loro
mensilmente e direttamente l'importo mensile di € 450,00 ciascuno,
oltre alle spese relative alle loro abitazioni nelle sedi
universitarie ed alle spese scolastiche e mediche.
3) Nulla a favore della moglie, essendo economicamente
autosufficiente e avendo la medesima capacità lavorativa, essendo
comunque priva di occupazione per proprio fatto e colpa né alcuna
pronuncia sulla assegnazione alla medesima dell'immobile dalla
medesima occupato, in comproprietà del sig. e della Parte_1
di lui sorella, non costituendo mai casa familiare.
In subordine, il sig. verserà alla sig.ra un assegno Pt_1 CP_1
mensile di 500,00 a titolo di concorso al suo mantenimento, sino al
reperimento di una attività lavorativa e comunque per non oltre 12
mesi.
4)Spese e competenze di causa rifuse.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti
civili del matrimonio ed ordinarsi al competente Ufficiale di Stato
civile gli adempimenti conseguenti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con ricorso di data 23.02.2024 il ricorrente Parte_1
esponeva che in data 23.05.2009 aveva contratto matrimonio, con rito
civile, con , trascritto nel registro atti di matrimonio CP_1
alla parte I, volume 1, n. 120, dell'anno 2009 del Comune di Padova;

che da tale unione nascevano il 23 gennaio 2002 e il Per_1 Per_2
23 febbraio 2004, maggiorenni non
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