Trib. Bari, sentenza 26/11/2024, n. 4804
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Testo completo
R.G. n. 92001307/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001307/2012 di R.G. (Ex Sezione Distaccata di Altamura), promossa da:
TIM S.P.A. (EL TA S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Lucilla Pavone, presso il cui studio sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Ricciotto
Canudo n. 29 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
OR IU, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rella, presso il cui studio sito in Altamura
(Ba) alla Via Monte Rosa n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 216/2012 del 30.03.2012 (depositata in data 05.04.2012) resa dal Giudice di Pace di Altamura nel giudizio R.G. n. 1174/09/C.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.05.2024.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni
è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MO RA
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2009, FI IU conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Altamura, la EL TA S.p.A., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare l'immediato ripristino della linea telefonica con conservazione del pregresso numero di utenza 080/3140108, intestato al sig. OR IU;
B.
Condannare la società EL s.p.a. alla restituzione integrale delle somme anticipate per il pagamento delle fatture di cui sopra specificate senza aver usufruito del servizio telefonico;
C.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e esistenziale patito, così come prescritto dall'art. 1218 c.c., oltre alla perdita per il mancato guadagno e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell'onorevole Giudice adito, equo apprezzamento della perdita delle chance professionali;
D. Condannare la convenuta, in caso di soccombenza, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario e distrattario, oltre IVA e CAP come per legge”.
L'attore, in qualità di intestatario del numero telefonico 080/3140108, esponeva in fatto di aver sottoscritto un contratto di utenza telefonica con la EL TA S.p.A. e di aver regolarmente pagato le fatture emesse dalla stessa società ma, a partire dal mese di febbraio dell'anno 2008, la linea era inopinatamente rimasta inattiva.
Rappresentava la parte attrice di aver immediatamente segnalato il disservizio agli operatori telefonici della EL TA S.p.A., sollecitandoli a provvedere con urgenza al ripristino della funzionalità della linea, atteso che la stessa era adibita sia ad uso domestico sia ad uso commerciale
e serviva una sede ubicata in una zona periferica di Altamura.
L'attore assumeva di aver inviato, in data 01.12.2008, una nota raccomandata a/r alla
EL, intimando alla stessa società di provvedere al ripristino e riallaccio della linea, senza sortire alcun esito, tanto che, in data 08.01.2009, inviava al CORECOM Regione Puglia, tramite raccomandata a/r, l'istanza tesa ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma anche tale iniziativa non andava a buon fine, in quanto le parti non venivano convocate dall'Organismo di conciliazione adito.
Deduceva la parte attrice che, a partire dal mese di febbraio 2008, aveva continuato a ricevere fatture emesse dalla EL TA S.p.A., nello specifico le fatture n. 1/08 - 2/08 - 3/08 - 4/08 - 5/08
- 6/08 -7/08 - 1/09 - 4/09, per un importo complessivo di €. 249,00, che aveva provveduto a pagare con addebito sul suo conto corrente bancario.
MO RA
In ragione delle argomentazioni esposte, FI IU rassegnava le proprie conclusioni, così come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 17.11.2009, si costituiva in giudizio la EL TA S.p.A., la quale impugnava e contestava le argomentazioni e le deduzioni di controparte, istando per il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto.
La società convenuta, preliminarmente, evidenziava che il Giudice di Pace, nella fattispecie, non avrebbe potuto emettere una pronuncia secondo equità (come invece richiesto dall'attore), in virtù di quanto disposto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 18/2003 convertito con L. n. 63/2003, che aveva espressamente previsto l'esclusione del parametro equitativo nella decisione di controversie derivanti da contratti di massa, ovvero predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti giuridici, relativi a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342
c.c., con lo scopo di evitare pronunce difformi per identiche tipologie contrattuali.
Nel merito, la convenuta riferiva che solo in data 01.12.2008, FI IU aveva comunicato il disservizio sulla propria linea telefonica, sebbene avesse dichiarato che il disservizio si era verificato sin dal mese di febbraio 2008, senza fornirne la prova.
Precisava la EL TA S.p.A. che, ricevuta la segnalazione del guasto, si era attivata immediatamente per ripristinare il servizio e, in data 05.01.2009, aveva emesso una nota di credito, in favore dell'attore, di €. 66.77 nonché, effettuati i dovuti controlli e calcolati gli undici giorni già indennizzati, un ulteriore rimborso di €. 759,30 per 125 giorni di disservizio, regolarmente quantificati in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento, somma che l'attore era in procinto di ricevere.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice, la società convenuta sosteneva di essersi attenuta scrupolosamente alle Condizioni Generali di Abbonamento e che richieste risarcitorie aggiuntive per altri ipotetici danni subiti erano da considerarsi precluse;
nel caso in cui fosse stato riconosciuto all'attore il diritto di ricevere ulteriori somme a titolo risarcitorio, sarebbe gravato sull'attore l'onere della prova dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della EL e di una sua responsabilità rispetto al maggior danno subito, sia in ordine all'an debeatur sia in ordine al quantum debeatur, non potendo l'attore neppure confidare in un'ipotetica liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., la quale rappresentava un rimedio da adottare in extrema ratio, nel caso di oggettiva impossibilità di prova del solo quantum debeatur.
Concludeva, pertanto, la EL TA S.p.A., per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
All'udienza del 18.02.2010, la parte attrice confermava di aver ricevuto, dalla società convenuta, la somma di €. 759,30,
MO RA
Esperita la fase istruttoria - tramite la produzione documentale e l'escussione di un teste di parte attrice, RO NI - la causa veniva rinviata all'udienza del 09.06.2011 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 30.01.2012 per la discussione orale, con autorizzazione al deposito di note conclusive.
Con la sentenza n. 216/2012, depositata in cancelleria il 05.04.2012, il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FI IU nei confronti della EL
TA S.p.A., così statuiva: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda;
2) dando atto che la convenuta ha già versato in favore dell'attore la somma corrispondente per periodo di interruzione dell'utenza telefonica, la condanna al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di
€ 746,00 a titolo di danno non patrimoniale e di rimborso delle fatture emesse, e pagate, durante il periodo di interruzione della utenza telefonica dell'attore, oltre interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di rappresentanza e difesa, che liquida forfettariamente in mancanza di nota specifica in € 1.155;00, di cui € 30, 00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 625,00 per onorari, oltre il contributo forfettario (12,50%) per spese generali su diritti ed onorari ai sensi dell'art. 14 del D.M.
08.04.2004 n. 127, CAP ed IVA come per legge, distraendole in favore del suo difensore, che se ne è dichiarato anticipatario;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Il Giudice di prime cure, accertata la sussistenza del guasto alla linea telefonica oggetto di causa, condannava la società convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della somma di €. 246,00
(quale importo complessivo delle fatture emesse e pagate dall'utente nel periodo in cui si era protratto il disservizio e per il quale la EL aveva corrisposto l'indennizzo in termini di contratto), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie del danno esistenziale, rappresentato dai disagi patiti dall'attore e dal pregiudizio subito nei suoi rapporti personali e professionali, danno non provato nel suo preciso ammontare e, quindi, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in €.
500,00.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la EL TA S.p.A. proponendo il presente gravame con atto di citazione notificato il 13.11.2012, sulla scorta di tre motivi di impugnazione: 1) violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c.;
2) errata valutazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001307/2012 di R.G. (Ex Sezione Distaccata di Altamura), promossa da:
TIM S.P.A. (EL TA S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Lucilla Pavone, presso il cui studio sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Ricciotto
Canudo n. 29 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
OR IU, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rella, presso il cui studio sito in Altamura
(Ba) alla Via Monte Rosa n. 6 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 216/2012 del 30.03.2012 (depositata in data 05.04.2012) resa dal Giudice di Pace di Altamura nel giudizio R.G. n. 1174/09/C.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.05.2024.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di precisazione delle conclusioni
è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MO RA
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2009, FI IU conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Altamura, la EL TA S.p.A., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare l'immediato ripristino della linea telefonica con conservazione del pregresso numero di utenza 080/3140108, intestato al sig. OR IU;
B.
Condannare la società EL s.p.a. alla restituzione integrale delle somme anticipate per il pagamento delle fatture di cui sopra specificate senza aver usufruito del servizio telefonico;
C.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e esistenziale patito, così come prescritto dall'art. 1218 c.c., oltre alla perdita per il mancato guadagno e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell'onorevole Giudice adito, equo apprezzamento della perdita delle chance professionali;
D. Condannare la convenuta, in caso di soccombenza, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario e distrattario, oltre IVA e CAP come per legge”.
L'attore, in qualità di intestatario del numero telefonico 080/3140108, esponeva in fatto di aver sottoscritto un contratto di utenza telefonica con la EL TA S.p.A. e di aver regolarmente pagato le fatture emesse dalla stessa società ma, a partire dal mese di febbraio dell'anno 2008, la linea era inopinatamente rimasta inattiva.
Rappresentava la parte attrice di aver immediatamente segnalato il disservizio agli operatori telefonici della EL TA S.p.A., sollecitandoli a provvedere con urgenza al ripristino della funzionalità della linea, atteso che la stessa era adibita sia ad uso domestico sia ad uso commerciale
e serviva una sede ubicata in una zona periferica di Altamura.
L'attore assumeva di aver inviato, in data 01.12.2008, una nota raccomandata a/r alla
EL, intimando alla stessa società di provvedere al ripristino e riallaccio della linea, senza sortire alcun esito, tanto che, in data 08.01.2009, inviava al CORECOM Regione Puglia, tramite raccomandata a/r, l'istanza tesa ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma anche tale iniziativa non andava a buon fine, in quanto le parti non venivano convocate dall'Organismo di conciliazione adito.
Deduceva la parte attrice che, a partire dal mese di febbraio 2008, aveva continuato a ricevere fatture emesse dalla EL TA S.p.A., nello specifico le fatture n. 1/08 - 2/08 - 3/08 - 4/08 - 5/08
- 6/08 -7/08 - 1/09 - 4/09, per un importo complessivo di €. 249,00, che aveva provveduto a pagare con addebito sul suo conto corrente bancario.
MO RA
In ragione delle argomentazioni esposte, FI IU rassegnava le proprie conclusioni, così come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 17.11.2009, si costituiva in giudizio la EL TA S.p.A., la quale impugnava e contestava le argomentazioni e le deduzioni di controparte, istando per il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate in fatto e in diritto.
La società convenuta, preliminarmente, evidenziava che il Giudice di Pace, nella fattispecie, non avrebbe potuto emettere una pronuncia secondo equità (come invece richiesto dall'attore), in virtù di quanto disposto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 18/2003 convertito con L. n. 63/2003, che aveva espressamente previsto l'esclusione del parametro equitativo nella decisione di controversie derivanti da contratti di massa, ovvero predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti giuridici, relativi a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342
c.c., con lo scopo di evitare pronunce difformi per identiche tipologie contrattuali.
Nel merito, la convenuta riferiva che solo in data 01.12.2008, FI IU aveva comunicato il disservizio sulla propria linea telefonica, sebbene avesse dichiarato che il disservizio si era verificato sin dal mese di febbraio 2008, senza fornirne la prova.
Precisava la EL TA S.p.A. che, ricevuta la segnalazione del guasto, si era attivata immediatamente per ripristinare il servizio e, in data 05.01.2009, aveva emesso una nota di credito, in favore dell'attore, di €. 66.77 nonché, effettuati i dovuti controlli e calcolati gli undici giorni già indennizzati, un ulteriore rimborso di €. 759,30 per 125 giorni di disservizio, regolarmente quantificati in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento, somma che l'attore era in procinto di ricevere.
Con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice, la società convenuta sosteneva di essersi attenuta scrupolosamente alle Condizioni Generali di Abbonamento e che richieste risarcitorie aggiuntive per altri ipotetici danni subiti erano da considerarsi precluse;
nel caso in cui fosse stato riconosciuto all'attore il diritto di ricevere ulteriori somme a titolo risarcitorio, sarebbe gravato sull'attore l'onere della prova dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della EL e di una sua responsabilità rispetto al maggior danno subito, sia in ordine all'an debeatur sia in ordine al quantum debeatur, non potendo l'attore neppure confidare in un'ipotetica liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., la quale rappresentava un rimedio da adottare in extrema ratio, nel caso di oggettiva impossibilità di prova del solo quantum debeatur.
Concludeva, pertanto, la EL TA S.p.A., per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
All'udienza del 18.02.2010, la parte attrice confermava di aver ricevuto, dalla società convenuta, la somma di €. 759,30,
MO RA
Esperita la fase istruttoria - tramite la produzione documentale e l'escussione di un teste di parte attrice, RO NI - la causa veniva rinviata all'udienza del 09.06.2011 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 30.01.2012 per la discussione orale, con autorizzazione al deposito di note conclusive.
Con la sentenza n. 216/2012, depositata in cancelleria il 05.04.2012, il Giudice di Pace adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FI IU nei confronti della EL
TA S.p.A., così statuiva: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda;
2) dando atto che la convenuta ha già versato in favore dell'attore la somma corrispondente per periodo di interruzione dell'utenza telefonica, la condanna al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di
€ 746,00 a titolo di danno non patrimoniale e di rimborso delle fatture emesse, e pagate, durante il periodo di interruzione della utenza telefonica dell'attore, oltre interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di rappresentanza e difesa, che liquida forfettariamente in mancanza di nota specifica in € 1.155;00, di cui € 30, 00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 625,00 per onorari, oltre il contributo forfettario (12,50%) per spese generali su diritti ed onorari ai sensi dell'art. 14 del D.M.
08.04.2004 n. 127, CAP ed IVA come per legge, distraendole in favore del suo difensore, che se ne è dichiarato anticipatario;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Il Giudice di prime cure, accertata la sussistenza del guasto alla linea telefonica oggetto di causa, condannava la società convenuta al rimborso, in favore dell'attore, della somma di €. 246,00
(quale importo complessivo delle fatture emesse e pagate dall'utente nel periodo in cui si era protratto il disservizio e per il quale la EL aveva corrisposto l'indennizzo in termini di contratto), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, nella specie del danno esistenziale, rappresentato dai disagi patiti dall'attore e dal pregiudizio subito nei suoi rapporti personali e professionali, danno non provato nel suo preciso ammontare e, quindi, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in €.
500,00.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la EL TA S.p.A. proponendo il presente gravame con atto di citazione notificato il 13.11.2012, sulla scorta di tre motivi di impugnazione: 1) violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c.;
2) errata valutazione
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