Trib. Terni, sentenza 12/03/2025, n. 136
TRIB Terni
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 123 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
PAGANESSI ROMANO, elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi 1, presso lo studio degli Avv.ti Margherita Caggese e
Matteo Golferini, che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio Roberto Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590
RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e riliquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 parte ricorrente, premetteva: - di aver ricevuto in data 27.7.2022 la notifica della liquidazione della pensione n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza 1.1.2022; - che, dall'esame della comunicazione certificativa del conto assicurativo relativo alla sua posizione, rilevava l'omessa registrazione di contributi da lavoro dipendente relativi al periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993; - che, tuttavia, durante tale periodo, aveva lavorato alle dipendenze della MO s.p.a. di Casnigo (BG), la
quale aveva regolarmente versato i contributi previdenziali per la sua posizione;
- di aver contestato all'INPS tale omessa valutazione con comunicazioni email del 25.8.2022 e del 4.10.2022 e di aver proposto in data 24.10.2022 ricorso al
Comitato Provinciale territorialmente competente per chiedere il riconoscimento del periodo contributivo omesso, allegando la certificazione idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente del ricorrente nel periodo giugno 1979 -dicembre 1993; - che con provvedimento del 21.12.2022 il Comitato respingeva il ricorso sull'assunto dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ditta MO S.p.a..
Sosteneva in fatto ed in diritto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'INPS: - producendo documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro (doc. 3, ovvero buste paga, cedole comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione dei lavoratori dipendenti) dal giugno 1979 al dicembre 1993 e l'inquadramento, quale lavoratore subordinato, con qualifica di Direttore Tecnico;
- deducendo che alcuna comunicazione di annullamento dei contributi versati relativamente al periodo per cui è causa era mai pervenuta al ricorrente e che, per effetto di tale omissione, percepiva una pensione mensile inferiore a quella che gli sarebbe spettata, non essendo, peraltro note, le ragioni per le quali l'Istituto aveva deciso di considerare i contributi versati nel periodo in oggetto “annullati per assenza di rapporto di lavoro dalla sede Inps di Bergamo”.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS chiedendo: - di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi versati a suo nome quale lavoratore dipendente di MO s.p.a. di Casnigo (BG) per il periodo giugno 1979 - dicembre 1993; - per l'effetto, di condannare l'Istituto previdenziale alla ricostituzione ed all'accredito dei contributi per i citati periodi;
- conseguentemente, di condannare l'Istituto previdenziale a ricalcolare l'ammontare della pensione del ricorrente (n. 06701059 Cat. Vocum), in considerazione di tale accredito dalla data dell'1.1.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- di condannare l'Istituto previdenziale a versare al ricorrente gli arretrati della pensione come sopra ricalcolata, dalla data di liquidazione dell'1.1.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.
L'INPS si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improponibilità del ricorso, la decadenza e la prescrizione e nel merito sostenendo la legittimità dell'operato dell'Istituto insisteva per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente mediante prova delegata presso il Tribunale di Bergamo, luogo di residenza dei testi indotti da parte attorea.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è volta al riconoscimento della contribuzione previdenziale versata durante il periodo lavorato da giugno 1979 a dicembre 1993 alle dipendenze della società MO S.p.a. ed annullata dall'INPS, nonché al ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento ed al pagamento delle differenze sui ratei pregressi a far data dalla liquidazione del trattamento di quiescenza del 1.01.2022. Contesta parte ricorrente l'intervenuto disconoscimento da parte dell'INPS del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno istante e la società MO S.p.a. nel periodo per cui è causa, disconoscimento mai notificato al PA, circostanza influente in maniera significativa sull'ammontare della liquidazione pensionistica. Emerge dalla documentazione versata in atti che l'INPS di Bergamo a seguito di verifica ispettiva, verosimilmente nei confronti della società MO S.p.a., ha disconosciuto in un'epoca imprecisata il rapporto di lavoro subordinato sussistente tra quest'ultima società ed il ricorrente, annullando il versamento dei contributi da lavoro dipendente, oggetto di causa, per il periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993, non ritenendoli effettivi (così si legge nella delibera del
Comitato Provinciale INPS n. 222632 del 20/12/2022 all.to al ricorso).
Preliminarmente, mette conto sottolineare, già in punto di fatto, che delle contestazioni dell'INPS non risulta in atti alcuna evidenza probatoria non essendo stato depositato, in quanto non rinvenuto negli archivi dell'Istituto, alcun atto di accertamento dell'asserito disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il PA e la società MO S.p.a., né alcun verbale ispettivo, né tantomeno notifiche di verifiche né nei confronti dell'odierno istante, né nei confronti della MO S.p.a., società non più attiva già dal 2016
e, pertanto, non invocabile da nessuna delle parti in causa nel presente giudizio ai fini probatori.
Ciò premesso ed esaminando la fattispecie, l'accoglimento della domanda attorea è subordinata all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo di cui si agita, presupposto fondante il petitum attoreo.
Ancor prima risulta assolto l'onere di allegazione in fatto degli elementi della subordinazione, attraverso l'indicazione del datore di lavoro deputato a fornirgli le direttive, funditus la società
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 123 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
PAGANESSI ROMANO, elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi 1, presso lo studio degli Avv.ti Margherita Caggese e
Matteo Golferini, che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio Roberto Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590
RESISTENTE
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e riliquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 parte ricorrente, premetteva: - di aver ricevuto in data 27.7.2022 la notifica della liquidazione della pensione n. 06701059 Cat. Vocum, con decorrenza 1.1.2022; - che, dall'esame della comunicazione certificativa del conto assicurativo relativo alla sua posizione, rilevava l'omessa registrazione di contributi da lavoro dipendente relativi al periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993; - che, tuttavia, durante tale periodo, aveva lavorato alle dipendenze della MO s.p.a. di Casnigo (BG), la
quale aveva regolarmente versato i contributi previdenziali per la sua posizione;
- di aver contestato all'INPS tale omessa valutazione con comunicazioni email del 25.8.2022 e del 4.10.2022 e di aver proposto in data 24.10.2022 ricorso al
Comitato Provinciale territorialmente competente per chiedere il riconoscimento del periodo contributivo omesso, allegando la certificazione idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente del ricorrente nel periodo giugno 1979 -dicembre 1993; - che con provvedimento del 21.12.2022 il Comitato respingeva il ricorso sull'assunto dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la ditta MO S.p.a..
Sosteneva in fatto ed in diritto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'INPS: - producendo documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro (doc. 3, ovvero buste paga, cedole comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione dei lavoratori dipendenti) dal giugno 1979 al dicembre 1993 e l'inquadramento, quale lavoratore subordinato, con qualifica di Direttore Tecnico;
- deducendo che alcuna comunicazione di annullamento dei contributi versati relativamente al periodo per cui è causa era mai pervenuta al ricorrente e che, per effetto di tale omissione, percepiva una pensione mensile inferiore a quella che gli sarebbe spettata, non essendo, peraltro note, le ragioni per le quali l'Istituto aveva deciso di considerare i contributi versati nel periodo in oggetto “annullati per assenza di rapporto di lavoro dalla sede Inps di Bergamo”.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS chiedendo: - di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i contributi versati a suo nome quale lavoratore dipendente di MO s.p.a. di Casnigo (BG) per il periodo giugno 1979 - dicembre 1993; - per l'effetto, di condannare l'Istituto previdenziale alla ricostituzione ed all'accredito dei contributi per i citati periodi;
- conseguentemente, di condannare l'Istituto previdenziale a ricalcolare l'ammontare della pensione del ricorrente (n. 06701059 Cat. Vocum), in considerazione di tale accredito dalla data dell'1.1.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- di condannare l'Istituto previdenziale a versare al ricorrente gli arretrati della pensione come sopra ricalcolata, dalla data di liquidazione dell'1.1.2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.
L'INPS si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improponibilità del ricorso, la decadenza e la prescrizione e nel merito sostenendo la legittimità dell'operato dell'Istituto insisteva per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente mediante prova delegata presso il Tribunale di Bergamo, luogo di residenza dei testi indotti da parte attorea.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter, 3° comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è volta al riconoscimento della contribuzione previdenziale versata durante il periodo lavorato da giugno 1979 a dicembre 1993 alle dipendenze della società MO S.p.a. ed annullata dall'INPS, nonché al ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento ed al pagamento delle differenze sui ratei pregressi a far data dalla liquidazione del trattamento di quiescenza del 1.01.2022. Contesta parte ricorrente l'intervenuto disconoscimento da parte dell'INPS del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno istante e la società MO S.p.a. nel periodo per cui è causa, disconoscimento mai notificato al PA, circostanza influente in maniera significativa sull'ammontare della liquidazione pensionistica. Emerge dalla documentazione versata in atti che l'INPS di Bergamo a seguito di verifica ispettiva, verosimilmente nei confronti della società MO S.p.a., ha disconosciuto in un'epoca imprecisata il rapporto di lavoro subordinato sussistente tra quest'ultima società ed il ricorrente, annullando il versamento dei contributi da lavoro dipendente, oggetto di causa, per il periodo dal giugno 1979 al dicembre 1993, non ritenendoli effettivi (così si legge nella delibera del
Comitato Provinciale INPS n. 222632 del 20/12/2022 all.to al ricorso).
Preliminarmente, mette conto sottolineare, già in punto di fatto, che delle contestazioni dell'INPS non risulta in atti alcuna evidenza probatoria non essendo stato depositato, in quanto non rinvenuto negli archivi dell'Istituto, alcun atto di accertamento dell'asserito disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il PA e la società MO S.p.a., né alcun verbale ispettivo, né tantomeno notifiche di verifiche né nei confronti dell'odierno istante, né nei confronti della MO S.p.a., società non più attiva già dal 2016
e, pertanto, non invocabile da nessuna delle parti in causa nel presente giudizio ai fini probatori.
Ciò premesso ed esaminando la fattispecie, l'accoglimento della domanda attorea è subordinata all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente abbia offerto un quadro probatorio idoneo a ritenere sussistente il rapporto lavorativo di cui si agita, presupposto fondante il petitum attoreo.
Ancor prima risulta assolto l'onere di allegazione in fatto degli elementi della subordinazione, attraverso l'indicazione del datore di lavoro deputato a fornirgli le direttive, funditus la società
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