Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 54
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1229/2020 vertente
TRA
AR GL, C.F. [...], in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale LL Motori”, e ER RI, C.F. [...], entrambi elettivamente domiciliati in Paola (CS), via S. Rocco n. 2, presso lo studio dell'avv. Guido AM, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
OPPONENTI
e
OP SPV Srl, C.F. 04934510266, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Zumbini n. 46, presso lo studio dell'avv. Francesco Noto, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione.
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L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Gli odierni opponenti, infatti, chiedono che venga accertata e dichiarata l'integrazione della fattispecie dell' usura nel contratto di mutuo ipotecario dagli stessi stipulato in data
9.8.2006 con il Banco di Napoli S.p.A., e posto a fondamento della procedura di esecuzione immobiliare n. 43/2019 R.E.I. Tribunale di Paola intrapresa in loro danno da
OP SPV S.r.l. quale cessionaria del relativo credito vantato dal predetto istituito bancario;
per l'effetto, chiedono che venga dichiarato dovuto il solo capitale mutuato, che venga accertato il reale rapporto di dare/avere tra le parti, e che venga condannata la creditrice alla eventuale restituzione delle somme dagli stessi pagate a titolo di interessi non dovuti, con contestuale declaratoria di inefficacia e nullità dell'esecuzione intrapresa nei loro confronti per inesistenza ab origine del diritto della creditrice procedente ad agire esecutivamente.
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non sussiste nel contratto de quo alcuna violazione della legge n. 108 del 1996, atteso che, nella specie, i tassi di interesse applicati non risultano superiori al tasso soglia di usurarietà di riferimento in considerazione dell'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo.
Ed invero, il nominato consulente tecnico d'ufficio nel suo elaborato, le cui conclusioni il Tribunale condivide pienamente in quanto pertinenti ed adeguatamente motivate, immuni da vizi logici o di ragionamento, nonché suffragate dalla documentazione versata negli atti del giudizio, ha evidenziato che, a fronte di un tasso soglia di usura del
6,63%, determinato alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo de quo, nella fattispecie in esame è stato applicato un TAEG/ISC pari al 5,92077% (v. pag. 7 chiarimenti CTU).
Detto tasso soglia di usura è stato correttamente individuato dal consulente d'ufficio in quanto calcolato, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, aumentando della metà il tasso medio (TEGM) pari al 4,42%, determinato dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'IT e l'Ufficio ITno Cambi, contenuto nel Decreto Ministeriale di rifermento e risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (mutui con garanzia reale a tasso variabile), per come disposto dall'art. 2 comma 4 L. n. 108/1996.
In merito, è opportuno precisare che la L. n. 108/1996, all'art. 2, comma 4, prevede che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è fissato nel tasso medio
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risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
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