Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 14
Sentenza
15 gennaio 2025
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1736 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: );
Parte_1 C.F._1
E
(CF: );
CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Massaini, presso il cui studio in Fucecchio (PI), via Roma, n. 68, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.06.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Pontedera (PI) il 10.01.2004 e iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, Atto n. 2 parte 1 – anno 2004.
RG VG n. 1736/2024 - Pagina 1 di 4
Nell'udienza del giorno 17 ottobre 2024, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa, nell'ambito del procedimento avente
R.G. 5316/2015, in data 26.07.2017 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati in data 6.08.2007, Persona_1
e in data 21.08.2012, hanno chiesto che fosse pronunci ato lo