Trib. Caltanissetta, sentenza 15/10/2024, n. 769

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 15/10/2024, n. 769
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 769
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 815/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
LI AN Di FA, nato in [...] l'[...], C.F.:
[...];

IA UL Di FA, nata in [...] il [...], C.F.:
[...];

IA TH AT, nata in [...] l'[...], C.F.:
[...];

AT EA ÀN, nato in [...] il [...], C.F.:
[...], in proprio e nella qualità di genitore della minore MA
EZ UI, nata in [...] il [...], C.F.: [...];

BÀ CÌ ÀN, nata in [...] il [...], C.F.:
[...];

1
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta ed
elettivamente domiciliati presso lo studio legale De Simone a Roma, Via Baldo degli
Ubaldi n. 8, giuste procure in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del
Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “La scrivente difesa, in assenza di contestazione della
controparte costituita, ritiene cristallizzato il thema decidendum ed insiste per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso depositato, chiedendo che
la presente causa venga trattenuta in decisione”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle
valutazioni dell'organo decidente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, gli odierni richiedenti convenivano in
giudizio il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e
dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
2
ZA GI, cittadina italiana, nata a [...] il [...].
Emigrata in Argentina, lì trascorreva la propria vita senza però mai naturalizzarsi
cittadina argentina, contrendo matrimonio e generando prole.
Il resistente si costituiva sosteneva la definizione del giudizio in aderenza ai
principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. n. 4466 del 25 febbraio 2009, “con compensazione delle spese del giudizio, in
ragione della sostanziale non opposizione dell'Amministrazione”.
All'udienza del 18.9.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dalla cittadina italiana ZA
GI, a suo tempo emigrata in Argentina.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla
cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per
fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni
tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da
cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione
della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli
ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita
all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al
di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto
3
acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte che ne abbia
fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, ZA GI, non ha
mai rinunciato alla cittadinanza italiana né ha mai acquisito quella argentina (cfr.
certificato di non naturalizzazione depositato dai ricorrenti) e, pertanto, non è mai
incorsa in uno dei casi di perdita della cittadinanza italiana, di cui ai numeri 1) e 2)
dell'art. 11, cod. civ.
1865, trasmettendola, piuttosto, “iure sanguinis” ai propri
discendenti.
Nessun rilievo, inoltre, può avere nel caso di specie
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi