Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 477
TRIB Patti
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2472 /2024 R.G., promossa da:
GE AR, nata il [...] a [...],
c.f.:[...], rappresentata e difesa dall'avv. Alosi Francesco e STELLA
ROSGE FRANCA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.BELLOMO LUCA MICHELE;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e handicap grave.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, AR GE esponeva:
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 68/24, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
100%, con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2023 anziché dalla data della domanda amministrativa, e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità a decorrere da pari data;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l'Inps al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
L'Inps si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente si trovava in uno di invalidità in misura del 100% , e che le patologie riscontrate la rendevano bisognosa di accompagnatore, e meritevole dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità, fissando la decorrenza del beneficio a partire da dicembre 2023, e non dalla data della domanda amministrativa.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex
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