Trib. Crotone, sentenza 04/06/2024, n. 456

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 04/06/2024, n. 456
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 456
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2621/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c.
con scadenza prevista al giorno 4.06.2024, promossa da:
-SCILANGA LUCIA, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. DIANO
ROSANGELA
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv.
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 04.02.2022, nel possesso dei requisiti contributivi, reddituali e assicurativi, domanda all'INPS al fine di percepire, per l'anno 2021, l'indennità di disoccupazione agricola;
che l'INPS aveva respinto la richiesta sul presupposto che “non rimangono giornate da indennizzare”(cfr. all. n. 1, 2, 4 e 5 fascicolo ricorrente);
che il ricorso amministrativo, presentato in data 29.03.2023, era rimasto privo di riscontro ( cfr. all. 3).
Tanto premesso, così concludeva “ACCERTARE E DICHIARARE: il diritto della ricorrente
a percepire l'indennità di Disoccupazione agricola 2022 e riferita all'anno 2021;
e per l'effetto

CONDANNAREla resistente alla liquidazione della prestazione, nella specie indennità di disoccupazione agricola 2022, oltre interessi legali sulla prestazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari

a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc;”
L'INPS, nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito dell'udienza di trattazione è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, deve rammentarsi, in punto di diritto, che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949): 1) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o
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