Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2024, n. 1171
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Testo completo
R.G. 2529/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
T R, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2529/2019
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. C L M, presso il cui studio in Parte_1
Brindisi alla via Orazio Flacco, 45 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. F T, presso il cui studio in Controparte_1
Brindisi alla via Giovanni Tarantini, 29 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.03.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta, con atto di citazione notificato il
31.05.2019, da che, in qualità di genitrice collocataria della figlia Parte_1 Persona_1 nata il 12.12.2000 dalla relazione di fatto con ha chiesto la restituzione, in via Controparte_1 principale, dell'importo complessivo di € 15.605,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi, pari alla somma degli assegni mensili familiari INPS (ciascuno di € 128,97) indebitamente percepiti dal genitore non collocatario da maggio 2007 a giugno 2017 o, in via subordinata, Controparte_1 la restituzione dell'importo pari al 50% del valore indicato, con vittoria di spese da quantificarsi alla luce dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
2. si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 03.10.2019, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attrice per violazione del giudicato
Pag. 1 a 4
già formatosi, a seguito del provvedimento emesso il 18.05.2017 nella causa n. VG 88/2017, nonché l'improcedibilità della stessa per omessa negoziazione assistita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. A tal fine ha dedotto: (a.) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto al momento della domanda la figlia era già maggiorenne, (b.) l'inapplicabilità della legge n. 151/1975 ai figli nati da coppie non coniugate, (c.) la prescrizione quinquennale, (d.) la percezione degli assegni INPS in considerazione della sua pregressa partecipazione economica al mutuo contratto dall'attrice, (e.) la minor somma dell'importo dell'assegno INPS percepito, (f.) la non debenza della rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valuta e non già di valore.
3. Fallita la negoziazione assistita, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del
26.03.2021, la seguente proposta conciliativa: versamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma di € 8.000,00, oltre le spese legali nella misura di € 1.600,00, spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Mentre l'attrice ha dichiarato di aderirvi, il convenuto ha affermato di non poter far propria la proposta del Tribunale in considerazione delle proprie condizioni economiche.
Concessi i termini di cui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
T R, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2529/2019
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. C L M, presso il cui studio in Parte_1
Brindisi alla via Orazio Flacco, 45 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. F T, presso il cui studio in Controparte_1
Brindisi alla via Giovanni Tarantini, 29 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 28.03.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta, con atto di citazione notificato il
31.05.2019, da che, in qualità di genitrice collocataria della figlia Parte_1 Persona_1 nata il 12.12.2000 dalla relazione di fatto con ha chiesto la restituzione, in via Controparte_1 principale, dell'importo complessivo di € 15.605,37, oltre rivalutazione monetaria e interessi, pari alla somma degli assegni mensili familiari INPS (ciascuno di € 128,97) indebitamente percepiti dal genitore non collocatario da maggio 2007 a giugno 2017 o, in via subordinata, Controparte_1 la restituzione dell'importo pari al 50% del valore indicato, con vittoria di spese da quantificarsi alla luce dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
2. si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 03.10.2019, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attrice per violazione del giudicato
Pag. 1 a 4
già formatosi, a seguito del provvedimento emesso il 18.05.2017 nella causa n. VG 88/2017, nonché l'improcedibilità della stessa per omessa negoziazione assistita.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. A tal fine ha dedotto: (a.) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto al momento della domanda la figlia era già maggiorenne, (b.) l'inapplicabilità della legge n. 151/1975 ai figli nati da coppie non coniugate, (c.) la prescrizione quinquennale, (d.) la percezione degli assegni INPS in considerazione della sua pregressa partecipazione economica al mutuo contratto dall'attrice, (e.) la minor somma dell'importo dell'assegno INPS percepito, (f.) la non debenza della rivalutazione monetaria in quanto trattasi di debito di valuta e non già di valore.
3. Fallita la negoziazione assistita, il Tribunale ha formulato, con ordinanza del
26.03.2021, la seguente proposta conciliativa: versamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma di € 8.000,00, oltre le spese legali nella misura di € 1.600,00, spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Mentre l'attrice ha dichiarato di aderirvi, il convenuto ha affermato di non poter far propria la proposta del Tribunale in considerazione delle proprie condizioni economiche.
Concessi i termini di cui
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