Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 183

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 183
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 183
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2636/2021 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2636/2021 R.G. promossa da:
RE PA, con l'avv. Matteo Andriollo,
- attrice - contro
CENTRO EQUESTRE MEDOACUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Francesca Verrecchia e Federico Vaudano,
MANUELA DA, con l'avv. Eleonora Marino,
- convenuti -
ALLIANZ S.P.A., in persona del suo procuratore pro tempore, con l'avv. Andrea Cesare,
AIG EUROPE S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Mariela Carolina Ceballos,
- terze chiamate -
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 2.7.2024.
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Conclusioni del convenuto Centro Equestre Medoacus: come da note scritte depositate telematicamente in data 9.7.2024.
Conclusioni della convenuta MA LD: come da note scritte depositate telematicamente in data 8.07.2024.
Conclusioni della terza chiamata Allianz S.p.a.: come da note scritte depositate telematicamente in data 3.7.2024.
Conclusioni della terza chiamata AIG Europe S.a.: come da note scritte depositate telematicamente in data 2.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IA ME ha convenuto in giudizio il
Centro Equestre Medoacus e MA LD, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa di una caduta da cavallo avvenuta il 18.11.2017, nel corso di una lezione di equitazione.
Nello specifico, l'attrice ha allegato che:
- quel giorno si è recata presso gli impianti del Centro Equestre Medoacus, sito in Oriago di Mira (VE), per la sua prima lezione di equitazione;

- durante lo svolgimento della lezione è stata disarcionata in due occasioni dal cavallo che stava montando ed è caduta a terra;

- a seguito del sinistro di cui sopra si è sottoposta ad accertamenti medico legali, dai quali è emersa una frattura della seconda vertebra lombare;

- dalla lesione sono derivati sia un danno patrimoniale, legato principalmente alle spese mediche sostenute, sia un danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico da invalidità temporanea e danno biologico da invalidità permanente, da personalizzare quest'ultimo in ragione della gravità della condotta della convenuta, della sofferenza durante la malattia e al consolidarsi dei postumi e delle limitazioni seguite alla guarigione;

- il maneggio sarebbe responsabile di quanto accaduto ex art. 2050 c.c., trattandosi di danni conseguenti ad esercitazioni di principianti, quindi soggetti non in grado di governare le reazioni imprevedibili dell'animale, o in via alternativa/subordinata ex art. 2052 c.c., vertendosi in tema di danno cagionato da un animale;

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- in via ulteriormente subordinata, il maneggio sarebbe tenuto a rispondere secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.;

- essendo il maneggio convenuto un'associazione non riconosciuta, sarebbe responsabile personalmente e solidalmente ex art. 38 c.c. anche la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione stessa nei rapporti con i terzi, nel caso di specie la legale rappresentante MA LD, che si sarebbe occupata di organizzare la lezione durante la quale è avvenuta la caduta;

- a causa dell'esito negativo dei tentativi di bonaria composizione della vertenza in sede stragiudiziale, si è rivelato necessario instaurare il presente giudizio.
Si sono costituiti in giudizio sia il Centro Equestre Medoacus, sia MA LD.
Il Centro Equestre Medoacus ha contestato tutte le pretese attoree, deducendo nello specifico che:
- IA ME ha preso accordi direttamente e privatamente con la Sig.ra AR CO, una cavallerizza associata al C.E. Medoacus A.s.d.;

- durante la lezione, la sig.ra ME è caduta dal cavallo in quanto ha perso autonomamente l'equilibrio;

- terminata la lezione, la sig.ra ME si è allontanata dal maneggio senza bisogno di assistenza, comunicando alla Sig.ra CO di essersi dovuta recare al Pronto Soccorso per accertamenti solo a gennaio 2018, circa tre mesi dopo l'accaduto;

- l'evento contestato non può essere ricondotto nella casistica delle attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c., posto che l'attività è stata svolta all'interno di un circolo ippico, in un campo da allenamento regolarmente recintato, con cavalli collaudati e addestrati per essere montati anche da persone non esperte, su tracciati predeterminati e noti al cavallo;

- non è sostenibile nemmeno una responsabilità del maneggio ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto tale disposizione fa ricadere la responsabilità del danno causato dall'animale su chi detiene di fatto il potere di controllo sull'animale stesso e nel caso di specie l'utilizzatrice sarebbe proprio la sig.ra ME;

- non è invocabile l'art. 2043 c.c., mancando non solo l'addebitabilità soggettiva dell'evento al C.E. Medoacus A.s.d., ma anche la prova dell'elemento causale tra il comportamento illecito e l'evento lesivo e della colpa del danneggiante;
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- anche a ritenere provata una responsabilità per quanto accaduto, non tutte le voci di danno rivendicate dalla sig.ra ME sarebbero giustificate dagli eventi di causa o sorrette da adeguato riscontro probatorio;

- in ogni caso, è stata stipulata una polizza a favore dei propri tesserati ed associati con la compagnia di assicurazione Allianz S.p.a., idonea a coprire eventuali responsabilità per il caso di specie;

- il C.E. Medoacus A.s.d. risulta associato altresì al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed è tutelato anche dall'ulteriore polizza assicurativa stipulata dalla stessa a favore dei propri tesserati ed associati con la compagnia di assicurazione AIG Europe S.A.
Il convenuto ha quindi chiesto che, in ogni caso, fosse autorizzata la chiamata in causa di entrambe le compagnie assicurative.
La convenuta MA LD si è associata alle difese del maneggio in merito all'an e al quantum della pretesa risarcitoria;
ha poi aggiunto che, in ogni caso, non potrebbe essere chiamata a rispondere per difetto di legittimazione passiva, in quanto non ha svolto quell'attività in nome e per conto dell'associazione che costituisce condizione imprescindibile per l'operatività della garanzia di cui all'art. 38 c.c.: essa, infatti, era all'estero nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati e non ha mai dato disposizioni in merito allo svolgimento di lezioni di equitazione presso il Centro Equestre durante la sua assenza.
Autorizzata la chiamata delle assicurazioni con decreto del 6.7.2021, si sono costituite in giudizio sia Allianz S.p.a., sia AIG Europe S.a.
Allianz S.p.a., oltre ad associarsi alle difese del maneggio circa l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, ha rilevato che il sinistro oggetto di causa non rientrerebbe nell'ambito di copertura della polizza stipulata con il maneggio: infatti l'art. 30 delle condizioni di polizza, che disciplina nello specifico la responsabilità per danni cagionati dai cavalli a terzi, precisa che tra i terzi non è annoverabile il cavaliere che monta il cavallo (“non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavallicfr. art. 30 comma 4 doc. 1 Allianz), nel caso di specie la sig.ra ME.
Allianz S.p.a. ha poi sottolineato che, in ogni caso, l'art. 27 delle condizioni di polizza contiene la clausola cosiddetta “a secondo rischio”, la quale prevede che “qualora a favore dell'assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla pagina 4 di 22 Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza
a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza
” (cfr. art. 27 doc. 1 Allianz);
nel caso di specie, avendo il Centro
Equestre chiamato in causa anche AIG Europe S.a., idonea a coprire il medesimo rischio la domanda di manleva nei confronti di Allianz potrebbe essere accolta solamente qualora la statuizione di condanna superasse il massimale di garanzia prestato da AIG Europe S.A. e nei limiti dell'eccedenza.
AIG Europe S.a., oltre ad associarsi alla domanda di rigetto delle pretese della sig.ra
ME, ha eccepito l'inoperatività della propria polizza assicurativa nel caso di specie, considerato che:
- la pretesa azionata è da ritenersi prescritta posto che dalla data della richiesta di risarcimento (11.3.2018) a quella della denuncia di sinistro (20.4.2021) sono trascorsi più di due anni, mentre la polizza individua quale termine per la denuncia quello di 15 giorni dall'infortunio stesso o da quando l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità (si veda art. 16, doc. 4 AIG Europe) ovvero, in caso responsabilità civile verso terzi, 15 giorni da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza (si veda art. 29, doc. 4 AIG Europe);

- l'art. 2 delle condizioni generali di polizza introduce per la responsabilità verso terzi la clausola cosiddetta “a secondo rischio”, in virtù della quale AIG Europe può rispondere soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze;

- le condizioni di polizza inerenti la responsabilità civile verso terzi prevedono che, ai fini della validità
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