Trib. Bologna, sentenza 02/05/2024, n. 1302
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Protezione Internazionale
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: A B presidente M C B giudice R V S giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8157 /2023 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M Parte_1 C.F._1 e domi io del difensore sito a Ferrara, Via Ludovico Ariosto n.6;
-ricorrente- Contro
(C.F. );
Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace-
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 8.4.2024.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice dott.ssa R V S;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: MOTIVI della DECISIONE Con atto tempestivamente proposto in data 16.6.2023, il ricorrente, cittadino nato il Pt_2 10.1.1991 ha chiesto che, in relazione al provvedimento emesso dalla Quest rrara il 29.3.2023 e notificato il 23.5.2023, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato al ricorrente per motivi umanitari, venisse riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Dal tenore testuale del provvedimento impugnato si apprende che il ricorrente in data 29.4.2021 ha avanzato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma che la Questura, preso atto del parere sfavorevole della CT e dando atto che in data 27.11.2018 la Corte di Appello di Bologna aveva accolto il ricorso presentato dal , riformando l'ordinanza del Controparte_1 21.11.2016 (RG 7909/2016) del Tribunale di gli era stata riconosciuta la protezione umanitaria, ha respinto l'istanza.
L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità di tale provvedimento, evidenziando il percorso di integrazione intrapreso sul territorio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto, nonostante la regolarità della CP_1 notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 19.6.2023 il Tribunale ha accolto provvisoriamente ed inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con ordinanza del 15.2.2024, emessa a seguito di istanza ex art. 669 duodecies c.p.c., ha disposto che la Questura di Ferrara restituisse al ricorrente il tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, munito di codice fiscale, fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
All'udienza del 31.10.2023 il giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva reso inaudita altera parte e ha fissato ex art. 275 bis c.p.c. udienza collegiale al 9.4.2024, udienza sostituita con il
deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di documentazione. La difesa del ricorrente ha depositato note scritte e documentazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (ora per protezione speciale).
In considerazione della domanda di protezione speciale contenuta nel ricorso, è senz'altro applicabile l'art. 19 ter del D.L.vo 150 del 2011, come introdotto dal D.L. 113/2018, trattandosi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018).
Innanzitutto, quanto all'ammissibilità della domanda di protezione speciale, occorre considerare che l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.lgs 286/98 avrebbe dovuto verificare, prima di negare il rinnovo della protezione complementare a suo tempo riconosciuta dal Tribunale e poi negata dalla Corte d'Appello, la possibilità di riconoscere al
Il TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Protezione Internazionale
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: A B presidente M C B giudice R V S giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8157 /2023 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. M Parte_1 C.F._1 e domi io del difensore sito a Ferrara, Via Ludovico Ariosto n.6;
-ricorrente- Contro
(C.F. );
Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace-
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 8.4.2024.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice dott.ssa R V S;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: MOTIVI della DECISIONE Con atto tempestivamente proposto in data 16.6.2023, il ricorrente, cittadino nato il Pt_2 10.1.1991 ha chiesto che, in relazione al provvedimento emesso dalla Quest rrara il 29.3.2023 e notificato il 23.5.2023, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato al ricorrente per motivi umanitari, venisse riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Dal tenore testuale del provvedimento impugnato si apprende che il ricorrente in data 29.4.2021 ha avanzato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma che la Questura, preso atto del parere sfavorevole della CT e dando atto che in data 27.11.2018 la Corte di Appello di Bologna aveva accolto il ricorso presentato dal , riformando l'ordinanza del Controparte_1 21.11.2016 (RG 7909/2016) del Tribunale di gli era stata riconosciuta la protezione umanitaria, ha respinto l'istanza.
L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità di tale provvedimento, evidenziando il percorso di integrazione intrapreso sul territorio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto, nonostante la regolarità della CP_1 notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 19.6.2023 il Tribunale ha accolto provvisoriamente ed inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con ordinanza del 15.2.2024, emessa a seguito di istanza ex art. 669 duodecies c.p.c., ha disposto che la Questura di Ferrara restituisse al ricorrente il tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, munito di codice fiscale, fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
All'udienza del 31.10.2023 il giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva reso inaudita altera parte e ha fissato ex art. 275 bis c.p.c. udienza collegiale al 9.4.2024, udienza sostituita con il
deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di documentazione. La difesa del ricorrente ha depositato note scritte e documentazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (ora per protezione speciale).
In considerazione della domanda di protezione speciale contenuta nel ricorso, è senz'altro applicabile l'art. 19 ter del D.L.vo 150 del 2011, come introdotto dal D.L. 113/2018, trattandosi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018).
Innanzitutto, quanto all'ammissibilità della domanda di protezione speciale, occorre considerare che l'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.lgs 286/98 avrebbe dovuto verificare, prima di negare il rinnovo della protezione complementare a suo tempo riconosciuta dal Tribunale e poi negata dalla Corte d'Appello, la possibilità di riconoscere al
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