Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 237

TRIB Taranto
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 237
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 237
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

Segue verbale di udienza del 3-2-25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3281/2024 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente sentenza
Vertente tra
SI ET (CF [...]) e. ZI EL (C.F. [...]), attori rappresentati e difesi dall'avv. Nestore Thiery CONTRO
EFFEEMME ARREDAMENTI SR (P. IVA 08646521214) in persona del legale rapp.te p.t., convenuto contumace
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente riportato
Fatto e diritto
Gli attori conveniva innanzi a questo tribunale la società conveuta assumendo di aver stipulato un contratto relativo alla fornitura e posa in opera dei mobili d arredo indicati nell'ordine del 27.07.2023 ed hanno integralmente corrisposto il prezzo pattuito di euro 20.000,00. Sosetnevano che nel febbraio
2024 vennero consegnati i mobili e presentavano delle difformità e/o vizi che gli attori hanno immediatamente denunciato al venditore.
Il venditore si era impegnato a consegnare entro maggio 2024 i beni che presentavano le difformità
e/o i vizi denunciati dagli attori, così come analiticamente descritti nella scrittura redatta di pugno da una dipendente del convenuto che avrebbe sottoscritto il foglio;

Nonostante i numerosi solleciti ed inviti bonari ad adempiere a quanto contrattualmente previsto, il convenuto non ha mai fornito alcun positivo riscontro.
Concludevano accertarsi il grave inadempimento del convenuto e dichiarare risolto il contratto con conseguente condanna del convenuti alla restituzione del prezzo corrisposto di euro 20.000, oltre interessi;
in subordine, qualora l'inadempimento non dovesse essere ritenuto grave, ridurre il prezzo e condannare il convenuto alla restituzione del prezzo corrisposto in eccesso, oltre interessi;

In ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori da quantificare in via equitativa. La società convenuta rimaneva contumace.
Passando all'esame del merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal contratto è vero che tra le parti intervenne il predetto contratto di fornitura e posa in opera del mobilio.
La scrittura privata sottoscritta dalla dipendente della convenuta che conferma sia che parte dei mobili non sono stati consegnati e sia che parte dei mobili consegnati a febbraio presentavano vizi e difformità.
Ai sensi dell'art. 215, comma 1, c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta se la parte a cui è attribuita è contumace, salvo quanto previsto dall'art. 293, comma 3;


La parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
In diritto si rileva quanto segue.
In questa sede va applicata la disciplina che vede negli articoli 130 e 132 (del codice del consumo) la sua maggiore esplicazione, con riguardo principalmente ai diritti del consumatore e ai termini di legge da
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