Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2298/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
EN EP, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott.ssa Marco Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 58399 del 12.09.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.08.2023 EN EP, docente assunta a tempo indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti
anche solo M.I.M), esponendo di avere svolto l'attività di docente, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 – i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato e dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, e per l'effetto, condannare il Ministero resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2298/2023 R.G., avente ad oggetto “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”;
promossa da:
EN EP, nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott.ssa Marco Anello e dal dott. Dario Carlo Roberto Giunta, giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 58399 del 12.09.2023, in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.08.2023 EN EP, docente assunta a tempo indeterminato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (d'ora in avanti
anche solo M.I.M), esponendo di avere svolto l'attività di docente, presso vari istituti scolastici dell'ambito territoriale di Ragusa, con contratti a tempo determinato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di non avere giammai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e successivi dd.PP.CC.MM. - siccome riservata, in forza della disciplina vigente, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato -, ha deplorato il carattere discriminatorio della disciplina in commento per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione e con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 in materia di lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto unionale dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28.06.1999, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria del 29.11.2007 – i quali, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale docente, non ponevano distinzione alcuna tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato e dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, e per l'effetto, condannare il Ministero resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
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