Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 412

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 412
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 412
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G. 4335/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa MA Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], l'[...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, rappresentato e difeso in proprio in qualità di avvocato del Foro di Genova
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
25/11/1969, ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MA AZ ER (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
08/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;


Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 28/07/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;

c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e MA AZ Parte_1
ER, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Le figlie e , entrambe minorenni, saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione presso la casa adibita a dimora coniugale di Via A.
Vespucci 53/5 di proprietà in pari quota di entrambi i
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