Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 350
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD così composto:
Dr.ssa A T Presidente
Dr.ssa A S Giudice
Dr.ssa N Z Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3081 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliata in T D Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via N.S. A, 26, presso lo studio dell'avv.to M D D (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente C.F._2 atto, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ;
Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
, dom.to come in atti;
CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-All'udienza del 3 ottobre la procuratrice di parte ricorrente ha concluso come in atti.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 16 marzo 2021 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio in data 15/6/1995 in T D con dal quale CP_1 erano nati due figli, A, il 4/7/97, e n. il 23/7/01;
che, dopo un iniziale periodo di Per_1 armonia coniugale, i rapporti si erano deteriorati sino a quando il , a far data dal CP_1
7/3/2017, aveva abbandonato il domicilio coniugale disinteressandosi, sia economicamente che moralmente, della famiglia e dei figli, intraprendendo una relazione con un'altra donna, tanto che era intervenuta un pronuncia di decadenza del medesimo dalla responsabilità genitoriale;
tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito per avere con il suo comportamenti causato il fallimento del matrimonio;
porsi a carico del resistente l'assegno di mantenimento per i figli in misura di complessivi € 500,00 mensili e di € 200,00 a favore di essa resistente.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza presidenziale, rimanendo contumace.
-Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2022 , all'esito dell'audizione della sola ricorrente, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
2) poneva a carico di a titolo di mantenimento dei figli, CP_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, il complessivo assegno mensile di euro 500,00 ( euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
poneva, altresì, a carico del resistente l'assegno di mantenimento in favore della , tenuto conto dello stato di Pt_1 disoccupazione della ricorrente e dell'attività lavorativa di operaio stuccatore svolta dal marito, in misura pari ad euro 150,00 da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici Istat.
-Designato il GI e disposta la trattazione della causa, ritualmente notificata l'ordinanza presidenziale al resistente che non si costituiva in giudizio, la ricorrente in data 10 maggio
2022 depositava memoria integrativa di costituzione nella quale ribadiva le difese svolte evidenziando di essere disoccupata e che invece il marito aveva redditi cospicui, chiedendo la corresponsione del' assegno di mantenimento in suo favore in misura di € 200,00 mensili,
e la conferma dell'assegno fio mantenimento per i figli nella misura stabilita in sede presidenziale.
-A seguito di alcuni rinvii per il deposito della relata di notifica, in assenza di articolazione dei mezzi istruttori, il GI riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 maggio 2023.
-Disposta la sostituzione del GI con l'odierno giudicante a seguito di provvedimento di riequilibrio dei ruoli, all'udienza del 3 ottobre, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione con termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
-Il PM benchè edotto del
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