Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 32
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 32
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
GI NI,
Con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
CONTRO
INAIL, con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l'INAIL, affermando di essere affetto da malattia invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38
.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato all'Inail in data 18.05.2022 istanza di riconoscimento della seguente malattia professionale: “ernie discali multiple L4-L5 ed L5-S1 a livello lombare” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità per oltre 20 anni e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L'Inail denegava tale riconoscimento e con missiva datata 9.09.2022 comunicava di aver archiviato la pratica per documentazione insufficiente.
Avverso tale valutazione il Sig. IO proponeva, in data 9.11.2022, ricorso in opposizione rimasto senza esito;
seguiva, infine, l'introduzione del presente giudizio.
Inail si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica
d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e
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