Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3275
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8058/2024
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8058/2024 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Panizza, del foro di NA, domiciliata presso il suo studio sito in NA, Via Caduti di Casteldebole n. 60
ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 12.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/06/2024 la sig.ra adiva codesto Tribunale, dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con il sig. dalla quale, il 30 dicembre 2013, Controparte_1
nasceva la figlia la ricorrente proseguiva narrando che relazione sentimentale con il padre della Per_1
minore, pochi mesi dopo la sua nascita si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la pagina 1 di 4
convivenza. Il IG. decideva di estraniarsi dalla vita della figlia, abbandonando la Controparte_1 madre alle decisioni fondamentali nell'interesse della minore e rendendosi di fatto irreperibile. La
IG.ra si vedeva costretta ad affidare la minore alla cura dei nonni materni, non potendo Pt_1
contare sulla presenza del padre che , una volta abbandonata la casa familiare, non avrebbe mai più contattato né la madre né la figlia, come si legge al ricorso introduttivo infatti “tale distacco ha determinato negli anni una quasi totale irreperibilità del IG. , divenendo così quasi CP_1
impossibile per la IG.ra confrontarsi con lo stesso sulle decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia”;
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: a) affidasse in via esclusiva la minore Per_2
alla madre;
b) obbligasse il IG. a corrispondere mensilmente un assegno di
[...] Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 oltre la divisione delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo del Tribunale di NA al 50% ciascuno;
c) disponesse che la IG.ra Pt_1 percepisse per intero l'Assegno Unico e Universale per la figlia.
La difesa di parte attrice dava atto di aver notificato il ricorso alla controparte ex art. 143, comma 2,
c.p.c., in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 8058/2024
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 8058/2024 promossa da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Panizza, del foro di NA, domiciliata presso il suo studio sito in NA, Via Caduti di Casteldebole n. 60
ATTRICE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 12.11.2024
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/06/2024 la sig.ra adiva codesto Tribunale, dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con il sig. dalla quale, il 30 dicembre 2013, Controparte_1
nasceva la figlia la ricorrente proseguiva narrando che relazione sentimentale con il padre della Per_1
minore, pochi mesi dopo la sua nascita si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la pagina 1 di 4
convivenza. Il IG. decideva di estraniarsi dalla vita della figlia, abbandonando la Controparte_1 madre alle decisioni fondamentali nell'interesse della minore e rendendosi di fatto irreperibile. La
IG.ra si vedeva costretta ad affidare la minore alla cura dei nonni materni, non potendo Pt_1
contare sulla presenza del padre che , una volta abbandonata la casa familiare, non avrebbe mai più contattato né la madre né la figlia, come si legge al ricorso introduttivo infatti “tale distacco ha determinato negli anni una quasi totale irreperibilità del IG. , divenendo così quasi CP_1
impossibile per la IG.ra confrontarsi con lo stesso sulle decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia”;
Ciò posto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale: a) affidasse in via esclusiva la minore Per_2
alla madre;
b) obbligasse il IG. a corrispondere mensilmente un assegno di
[...] Controparte_1
mantenimento per la minore pari ad euro 250,00 oltre la divisione delle spese straordinarie Per_1
come da protocollo del Tribunale di NA al 50% ciascuno;
c) disponesse che la IG.ra Pt_1 percepisse per intero l'Assegno Unico e Universale per la figlia.
La difesa di parte attrice dava atto di aver notificato il ricorso alla controparte ex art. 143, comma 2,
c.p.c., in
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