Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 290

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 290
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 290
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

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IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE V
IL TRIBUNALE
Composto dai Sigg magistrati:
dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente dott. Elena Fulgenzi Giudice dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice relatore
riunitosi nella camera di consiglio tenutasi in data 8.1.25, sciogliendo la riserva che precede (relativamente al proc. n. 23431/24)

ha emesso il seguente
DECRETO
pronunciando sul reclamo ex artt 2674 bis cc e 113 ter disp.att.cc proposto da
Immobiliare XI srl avverso la trascrizione con riserva -registro generale n
54172 e registro particolare n 41212 del 7.5.24- dell'atto di citazione del 1.3.24 da parte della Conservatoria dei registri Immobiliari di Roma 1
OSSERVA
La Immobiliare XI srl ha chiesto alla Conservatoria la trascrizione dell'atto di citazione (all. 2 c.r.) con cui domandato alla ME di ultimare le opere di urbanizzazione primarie e secondarie come da Convenzioni, in adempimento del contratto concluso tra le parti in data 4.4.06 e successiva transazione di acquisto un'area edificabile “Parco Talenti”;
invero in mancanza di esse era stata costretta- al fine di ottenere il titolo edilizio- a sostenere oneri di costruzione ed a sottoscrivere polizza fideiussoria;
ha dunque allegato come la domanda giudiziale rientrasse nelle ipotesi di cui agli art 2652 cc punti 2- avendo richiesto alla ME di ultimare le opere di Urbanizzazione e dunque un esecuzione specifica dell'obbligo di fare- e punto 3 contenendo altresì una richiesta di accertamento di sottoscrizioni di scritture private;
inoltre ha dedotto come la trascrivibilità della domanda- rendendola opponibile ai terzi- ai fini di evitare la vanificazione della esecuzione in forma specifica, potendo in caso contrario la ME cedere parte del proprio patrimonio immobiliare oggetto della trascrizione, frustrando il diritto edificatorio di essa istante;

l'Ader costituendosi ha ribadito i suoi dubbi sulla trascrivibilità della domanda - qualificata erroneamente dal richiedente come domanda di esecuzione in forma specifica- in quanto tesa al risarcimento del danno e solo in alternativa a vincolare
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ulteriormente volumi edificabili senza alcun riferimento a diritti reali ovvero a diritti previsti ex art 2643 cc, ed in quanto assente nel petitum la domanda di accertamento di sottoscrizione di scritture private;

la ME spa a sua volta ha dedotto come nessuna delle conclusioni del richiamato atto di citazione rientrasse nell'elenco tassativo di cui agli artt 2652 e 2653 cc, come la finalità di
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