Trib. Messina, sentenza 07/10/2024, n. 2187

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 07/10/2024, n. 2187
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2187
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1845 del Registro Generale volontaria giurisdizione
2022
TRA
“Pegaso O.D.V.” con sede legale in Messina, Via Pietro Castelli, n. 284, e sede operativa in Messina, Via Tranquilla, n° 13-15, C.F.: 02959050838, in persona del suo legale rappresentante, la Sig.ra IL ON, nata a
Messina il 18/02/1990, ed ivi residente in [...], C.F.:
[...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO
MANGIAPANE, del Foro di Agrigento n° 1277 Albo, (C.F.:
[...]), fax: 02/94758059, pec: mariomangiapane@mypec.eu, giusta procura speciale alle liti in atti, e tutti elettivamente domiciliati presso la sede legale della Associazione Pegaso Onlus
a Messina in Via Pietro Castelli, n° 284;
PARTE ATTRICE
E
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentata e difesa nel procedimento avanti la Sezione Lavoro del Tribunale
1


di Messina NRGL 3981/21 dall'Avv. OLIVIERO ATZENI (C.F.:
[...]), pec: avv.oliviero.atzeni@postacert.inps.gov.it, fax:
090/5724777;
PARTE CONVENUTA
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Querela di falso
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data
08.04.2022, l'Associazione “Pegaso O.D.V.” conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esponendo che con decreto dell'08.07.2021 il Giudice del Lavoro di Messina aveva ingiunto alla società deducente di pagare all'INPS Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, la somma di € 123.869,00 oltre accessori e spese, a seguito di un accertamento ispettivo iniziato in data 16.10.2014 e concluso il
02.02.2015, dal quale sarebbe emerso, sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone presenti, che la predetta associazione non aveva pagato i contributi per tre lavoratori, sicché l'INPS aveva maturato un credito di importo pari alla somma sopra indicata. Rilevava che essa aveva tempestivamente proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo ed alla prima udienza del
16.11.2021 aveva proposto querela di falso con riferimento ai documenti prodotti in sede monitoria dalla controparte e denominati “dichiarazioni spontanee rese in data 16.10.2014”, e “verbale unico di accertamento e notificazione della direzione territoriale del lavoro di Messina e dell'Inps”, datato 10.03.2015 e relativa ricevuta di ritorno. Osservava che, avendo l'INPS dichiarato di volersi avvalere dei documenti impugnati con querela di falso, il
Giudice del Lavoro, con ordinanza resa il 10.02.2022, aveva ritenuto ammissibile la querela e rilevante ai fini del giudizio i documenti impugnati e, di conseguenza aveva sospeso il procedimento davanti a sé, concedendo giorni 60 per la presentazione della querela avanti al Tribunale competente.
2
L'associazione attrice dichiarava, quindi, che intendeva presentare querela di falso in quanto vi erano difformità tra quanto dichiarato da UD AM,
ON NO e DR ZI, soggetti interrogati nel corso del menzionato accertamento, e quanto verbalizzato dai Pubblici Ufficiali.
Osservava, in particolare, che i predetti soggetti non avevano mai dichiarato che lavoravano alle dipendenze della ditta Pegaso e, al contrario, tanto il AM che il ZI avevano ripetutamente affermato che erano dei “volontari”;
inoltre non era vero che le menzionate dichiarazioni fossero state rilette prima che i tre soggetti vi apponessero la firma. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la falsità dei suddetti documenti.
Con comparsa depositata il 04.11.2022 si costituiva l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contestando la fondatezza della querela di falso.
Evidenziava che nel corso dell'accertamento ispettivo, effettuato in data
16.10.2014 presso la sede dell'Associazione Pegaso Onlus, erano stati trovati tre soggetti intenti a lavorare, per i quali non erano state inviate le comunicazioni
Unilav;
che il legale rappresentante dell'Associazione, IL TT, aveva ammesso che gli stessi svolgevano per l'Associazione un'attività lavorativa con le mansioni di autista soccorritore;
che il giorno dopo
l'Associazione aveva provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro con l'invio delle comunicazioni obbligatorie;
che, a seguito della regolarizzazione dei lavoratori, era stato revocato il provvedimento emesso di sospensione dell'attività imprenditoriale;
che, nondimeno, dopo solo qualche giorno, in data
28.10.2014, l'Associazione aveva inviato comunicazioni Unilav di annullamento delle precedenti assunzioni dei lavoratori “in nero”. Negava che nei documenti impugnati di falso fossero state scritte dichiarazioni che non erano state rese o affermati fatti verificatisi davanti agli ufficiali verbalizzanti non veri, come si poteva desumere dal fatto che gli ispettori verbalizzanti erano tre e non era verosimile che tutti avessero artatamente voluto alterare la verità dei fatti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
3
Acquisiti i documenti impugnati di falso e redatto all'udienza del
01.02.2023 il verbale di deposito, ai sensi dell'art. 223 c.p.c., alla presenza del
Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore, con ordinanza resa il 01.02.2023 ammetteva la prova per testi chiesta da parte attrice. Espletata la suddetta prova, all'udienza del 06.06.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art.
127 ter