Trib. Milano, sentenza 10/10/2024, n. 8805
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Testo completo
N. R.G. 8224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8224/2024 tra
SYNERGY ONE S.R.L. attore
e
BCC NPLS 2021 S.R.L.
DOVALUE S.P.A. convenuto
Oggi 10 ottobre 2024 ad ore 9,18 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per SYNERGY ONE S.R.L. l'avv. ARTESE STEFANO
Per BCC NPLS 2021 S.R.L. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino Per DOVALUE S.P.A. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giulia Vianello e Davide Crestani.
I procuratori delle parti danno atto come la mediazione obbligatoria abbia avuto esito negativo e precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8224/2024 promossa da:
SYNERGY ONE S.R.L. (C.F. 05889730965), con il patrocinio dell'avv. ARTESE STEFANO,
elettivamente domiciliato in VIA TORINO 15 MILANO, presso il difensore
parte attrice
contro
BCC NPLS 2021 S.R.L. (C.F. 05249530261) e DOVALUE S.P.A. (C.F. 00390840239), con il
patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
DONVITO ANTONIO
parte convenuta
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via preliminare: per tutte le ragioni meglio indicate in atti e documenti, ovverosia:
1. l'incontrovertibilità del fatto che l'odierna lite verte in materia bancaria essendo il decreto
ingiuntivo opposto fondato su crediti rinvenienti da due contratti di apertura di credito in conto
corrente con garanzia ipotecaria sottoscritti con il creditore originario “Cassa di Risparmio di Asti
S.p.a.” e, oggi, presuntamente ceduti a parte avversa;
2. la notorietà del fatto che dal 30 giugno 2023 è individuato a carico della parte che ha proposto
ricorso per decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda di mediazione, pena l'improcedibilità
della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite;
3. il sollevamento ad impulso dell'attrice opponente, sin dall'atto di citazione di opposizione
introduttivo del presente giudizio, della relativa eccezione, reiterata sia nelle memorie 171 ter c.p.c.
che nelle note per l'udienza del 16 c.m.;
4. l'invocazione da parte dell'attrice opponente di clausola compromissoria a mente della quale le
parti hanno inteso adire, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie – ADR, e che eventuale altro organismo potesse essere individuato solo previo
accordo;
nulla è stato prodotto agli atti sul punto. La contestazione, sempre ad opera della stessa,
della sopravvivenza ed efficacia a favore della controparte della parte di clausola compromissoria
laddove restava ferma la possibilità di agire ex art. 128 TUB, in quanto il comma 1 di tale norma
valeva per l'istituto originario titolare del credito, poiché esso recita testualmente che solo i soggetti di
cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
pagina 3 di 18 clientela e quest'ultima norma individua espressamente le sole banche e intermediari finanziari ma né
BCC né doValue sono così classificabili. Per l'effetto, inconferente è il riferimento alla normativa sulla
mediazione obbligatoria che sarebbe stata applicabile alla fattispecie in via residuale ma sempre ante
causam, soprattutto se si considera che la clausola è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. e, pertanto, essa riflette senza ombra di dubbio la volontà
delle parti, tant'è che nell'atto di rinegoziazione versato in causa, non è stata in alcun modo
revisionata;
5. l'inidoneità del procedimento di mediazione antecedentemente incardinato dall'odierna attrice
opponente con domanda del 02.12.2022, in quanto avente ad oggetto diversa questione e non la bontà
del credito oggetto del monitorio;
questione non contestata da parte avversa;
6. l'adesione alla mediazione incardinata spontaneamente in corso di causa da parte avversa, forse
per riparare all'errore commesso, solo per mero scrupolo difensivo ed in attesa del provvedimento del
giudicante sul punto;
7. la mancanza di disposizioni del G.I. in sede di prima udienza, non rinviando a successiva data bensì
chiamando la causa alla precisazione delle conclusioni;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso promossa per omesso previo
esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione
per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ante causam nonché la
tardività dell'incardinamento spontaneo operato in corso di causa dalla controparte;
in via preliminare, in ogni caso: per tutte le ragioni meglio indicate in atti: - ordinare l'integrazione
del contraddittorio nei confronti di “Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.”, con sede legale e direzione
pagina 4 di 18 generale in Asti, piazza Libertà n. 23, Codice Fiscale e Registro delle Imprese n. 00060550050, partita
I.V.A. 01654870052;
- accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora in capo
all'odierna attrice opponente, nonché accertato e dichiarato che la presente opposizione è fondata su
prova scritta e/o è di pronta e facile soluzione e che l'asserito diritto di credito è sfornito di adeguato
supporto probatorio, previa ogni opportuna declaratoria, non concedere e/o rigettare l'istanza
avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, accertare e
dichiarare l'inesistenza del diritto di “BCC NPLs 2021 S.r.l.” e per essa della mandataria “doValue
S.p.a.” a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
nel merito in ogni caso: per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, nella denegata e non
creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, previa ogni
opportuna declaratoria:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni avversa domanda azione eccezione e deduzione e ogni richiesta di pagamento
avversaria, per le causali che precedono e dichiarare che nulla è dovuto per nessun titolo all'opposta
dall'opponente;
con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% quale rimborso spese generali, IVA e CPA,
spese di mediazione e relativi accessori, oltre spese per l'eventuale CTU e CTP ed elaborati peritali;
in via istruttoria: si chiede sin d'ora di:
pagina 5 di 18 - disporre CTU sui contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per
verificare l'applicazione di interessi usurai, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi
debitori, oltre che delle spese e qualunque onere o costo non oggetto di specifica pattuizione;
compresa l'individuazione della data alla quale il ceto bancario avrebbe potuto/dovuto rilevare la
sussistenza dei presupposti per escludere l'accesso alle agevolazioni finanziarie e dunque si trovasse
in condizioni economico- finanziare tali da non giustificare un tale impegno finanziario o per la revoca
di quanto già concesso e, in caso di riscontro di concessione e/o mantenimento in assenza dei
presupposti disciplinati dalla normativa di settore, fornisca ogni ulteriore elemento utile ai fini della
quantificazione del conseguente danno;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del documento denominato “accettazione della
proposta di contratto di cessione di crediti” nella sua interezza senza depennamenti privacy;
- ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente
fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo tuc@pec.bancaditalia.it e/o
bancaditalia@pec.bancaditalia.it, alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni in ordine,
quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando
altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione;
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
a) “Vero che” la banca “Cassa di Risparmio di Asti” all'epoca delle sottoscrizioni delle fideiussioni
che le si rammostrano ha palesato di ritenere necessario munirsi di tali garanzie per fondato timore di
incapacità di onorare gli impegni finanziari assunti da parte di “Synergy NE S.r.l.”?
b) “Vero che” la banca “Cassa di Risparmio di Asti” si è ultra-garantita in quanto oltre alle iscrizioni
ipotecarie sui beni di titolarità di “Synergy NE S.r.l.” ha raccolto garanzie fideiussorie per un totale
pagina 6 di 18 di € 75 milioni
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8224/2024 tra
SYNERGY ONE S.R.L. attore
e
BCC NPLS 2021 S.R.L.
DOVALUE S.P.A. convenuto
Oggi 10 ottobre 2024 ad ore 9,18 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per SYNERGY ONE S.R.L. l'avv. ARTESE STEFANO
Per BCC NPLS 2021 S.R.L. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino Per DOVALUE S.P.A. l'avv. DONVITO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Anna Pellegrino
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giulia Vianello e Davide Crestani.
I procuratori delle parti danno atto come la mediazione obbligatoria abbia avuto esito negativo e precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8224/2024 promossa da:
SYNERGY ONE S.R.L. (C.F. 05889730965), con il patrocinio dell'avv. ARTESE STEFANO,
elettivamente domiciliato in VIA TORINO 15 MILANO, presso il difensore
parte attrice
contro
BCC NPLS 2021 S.R.L. (C.F. 05249530261) e DOVALUE S.P.A. (C.F. 00390840239), con il
patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
DONVITO ANTONIO
parte convenuta
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
in via preliminare: per tutte le ragioni meglio indicate in atti e documenti, ovverosia:
1. l'incontrovertibilità del fatto che l'odierna lite verte in materia bancaria essendo il decreto
ingiuntivo opposto fondato su crediti rinvenienti da due contratti di apertura di credito in conto
corrente con garanzia ipotecaria sottoscritti con il creditore originario “Cassa di Risparmio di Asti
S.p.a.” e, oggi, presuntamente ceduti a parte avversa;
2. la notorietà del fatto che dal 30 giugno 2023 è individuato a carico della parte che ha proposto
ricorso per decreto ingiuntivo, l'onere di presentare la domanda di mediazione, pena l'improcedibilità
della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese di lite;
3. il sollevamento ad impulso dell'attrice opponente, sin dall'atto di citazione di opposizione
introduttivo del presente giudizio, della relativa eccezione, reiterata sia nelle memorie 171 ter c.p.c.
che nelle note per l'udienza del 16 c.m.;
4. l'invocazione da parte dell'attrice opponente di clausola compromissoria a mente della quale le
parti hanno inteso adire, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie – ADR, e che eventuale altro organismo potesse essere individuato solo previo
accordo;
nulla è stato prodotto agli atti sul punto. La contestazione, sempre ad opera della stessa,
della sopravvivenza ed efficacia a favore della controparte della parte di clausola compromissoria
laddove restava ferma la possibilità di agire ex art. 128 TUB, in quanto il comma 1 di tale norma
valeva per l'istituto originario titolare del credito, poiché esso recita testualmente che solo i soggetti di
cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
pagina 3 di 18 clientela e quest'ultima norma individua espressamente le sole banche e intermediari finanziari ma né
BCC né doValue sono così classificabili. Per l'effetto, inconferente è il riferimento alla normativa sulla
mediazione obbligatoria che sarebbe stata applicabile alla fattispecie in via residuale ma sempre ante
causam, soprattutto se si considera che la clausola è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. e, pertanto, essa riflette senza ombra di dubbio la volontà
delle parti, tant'è che nell'atto di rinegoziazione versato in causa, non è stata in alcun modo
revisionata;
5. l'inidoneità del procedimento di mediazione antecedentemente incardinato dall'odierna attrice
opponente con domanda del 02.12.2022, in quanto avente ad oggetto diversa questione e non la bontà
del credito oggetto del monitorio;
questione non contestata da parte avversa;
6. l'adesione alla mediazione incardinata spontaneamente in corso di causa da parte avversa, forse
per riparare all'errore commesso, solo per mero scrupolo difensivo ed in attesa del provvedimento del
giudicante sul punto;
7. la mancanza di disposizioni del G.I. in sede di prima udienza, non rinviando a successiva data bensì
chiamando la causa alla precisazione delle conclusioni;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso promossa per omesso previo
esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione
per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ante causam nonché la
tardività dell'incardinamento spontaneo operato in corso di causa dalla controparte;
in via preliminare, in ogni caso: per tutte le ragioni meglio indicate in atti: - ordinare l'integrazione
del contraddittorio nei confronti di “Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.”, con sede legale e direzione
pagina 4 di 18 generale in Asti, piazza Libertà n. 23, Codice Fiscale e Registro delle Imprese n. 00060550050, partita
I.V.A. 01654870052;
- accertata e dichiarata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora in capo
all'odierna attrice opponente, nonché accertato e dichiarato che la presente opposizione è fondata su
prova scritta e/o è di pronta e facile soluzione e che l'asserito diritto di credito è sfornito di adeguato
supporto probatorio, previa ogni opportuna declaratoria, non concedere e/o rigettare l'istanza
avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale: per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, accertare e
dichiarare l'inesistenza del diritto di “BCC NPLs 2021 S.r.l.” e per essa della mandataria “doValue
S.p.a.” a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
nel merito in ogni caso: per tutte le ragioni meglio articolate in atti e documenti, nella denegata e non
creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, previa ogni
opportuna declaratoria:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni avversa domanda azione eccezione e deduzione e ogni richiesta di pagamento
avversaria, per le causali che precedono e dichiarare che nulla è dovuto per nessun titolo all'opposta
dall'opponente;
con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% quale rimborso spese generali, IVA e CPA,
spese di mediazione e relativi accessori, oltre spese per l'eventuale CTU e CTP ed elaborati peritali;
in via istruttoria: si chiede sin d'ora di:
pagina 5 di 18 - disporre CTU sui contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per
verificare l'applicazione di interessi usurai, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi
debitori, oltre che delle spese e qualunque onere o costo non oggetto di specifica pattuizione;
compresa l'individuazione della data alla quale il ceto bancario avrebbe potuto/dovuto rilevare la
sussistenza dei presupposti per escludere l'accesso alle agevolazioni finanziarie e dunque si trovasse
in condizioni economico- finanziare tali da non giustificare un tale impegno finanziario o per la revoca
di quanto già concesso e, in caso di riscontro di concessione e/o mantenimento in assenza dei
presupposti disciplinati dalla normativa di settore, fornisca ogni ulteriore elemento utile ai fini della
quantificazione del conseguente danno;
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del documento denominato “accettazione della
proposta di contratto di cessione di crediti” nella sua interezza senza depennamenti privacy;
- ordinare alla competente cancelleria la trasmissione di copia telematica o cartacea del presente
fascicolo alla Banca d'Italia, all'indirizzo tuc@pec.bancaditalia.it e/o
bancaditalia@pec.bancaditalia.it, alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni in ordine,
quantomeno, alla integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 132 TUB;
ordinando
altresì di inserire nel fascicolo telematico prova dell'avvenuta trasmissione;
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
a) “Vero che” la banca “Cassa di Risparmio di Asti” all'epoca delle sottoscrizioni delle fideiussioni
che le si rammostrano ha palesato di ritenere necessario munirsi di tali garanzie per fondato timore di
incapacità di onorare gli impegni finanziari assunti da parte di “Synergy NE S.r.l.”?
b) “Vero che” la banca “Cassa di Risparmio di Asti” si è ultra-garantita in quanto oltre alle iscrizioni
ipotecarie sui beni di titolarità di “Synergy NE S.r.l.” ha raccolto garanzie fideiussorie per un totale
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