Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 107
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8023/2024 R.G., avente ad oggetto: Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 – docenti a tempo determinato
PROMOSSA DA
AZ MARIA STELLA, COD FISC. [...], con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti AIELLO GIUSEPPE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , COD FISC. 80185250588 , con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni
delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente non di ruolo della scuola pubblica, ha adito questo
ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di
Seconda Sezione Civile – Lavoro
€.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per il periodo indicato in
atti, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato.
L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in
subordine, che l'eventuale accoglimento della domanda sia limitato in ragione dei
principi espressi dalla Suprema Corte, con la sentenza 27/10/2023, n.29961. Ha eccepito
la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati e trascritti, apparendone
sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede
l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di prescrizione sollevata dal
Ministero, tenuto conto che nessuno dei termini invocati risultano decorsi, come si
desume agevolmente dalla semplice verifica del periodo per il quale viene richiesto il
beneficio, la data di proposizione del ricorso e quella della sua notifica.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Giova, a tal fine, richiamare per relationem la pronunzia ormai nota della Corte di
Giustizia (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450), secondo cui, peraltro, “La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al