Trib. Napoli, sentenza 07/06/2024, n. 3060
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Testo completo
R.G. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI UL, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell' udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1196/2024 vertente
TRA
AD IN rappresentata e difesa dall'avv.to MARRAZZO GIUSEPPE
Ricorrente
CONTRO
“I.N.P.S. in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Ila ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 e che gli veniva riconosciuto unicamente lo status di portatore di handicap mentre il beneficio della indennità di accompagnamento non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L'INPS, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del
d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI UL, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell' udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1196/2024 vertente
TRA
AD IN rappresentata e difesa dall'avv.to MARRAZZO GIUSEPPE
Ricorrente
CONTRO
“I.N.P.S. in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Ila ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 e che gli veniva riconosciuto unicamente lo status di portatore di handicap mentre il beneficio della indennità di accompagnamento non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L'INPS, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del
d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due
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