Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5841
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 12046/2022 RG avente ad oggetto “ scioglimento del matrimonio” promosso da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Federico Arena che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuela Laganà che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in
deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli
scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/9/2022 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 14/1/2016 con e nel quale e dal quale erano nati 2 figli, il 13/7/2010 e Controparte_1 Per_1
il 20/11/2018. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2021 e di non essersi più riconciliato;
svolgeva le deduzioni e richieste calendate ivi calendate.
Dinnanzi al Presidente, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, che sortiva esito negativo, compariva esclusivamente il ricorrente.
Costituitasi in giudizio la resistente svolgeva le deduzioni e richieste Controparte_1
ivi calendate.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, venuta la causa alla udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, i coniugi, personalmente comparsi unitamente ai rispettivi difensori, raggiungevano l'accordo che veniva trascritto in processo verbale di udienza, dagli stessi sottoscritto;
precisate indi concordemente e
congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al raggiunto accordo, la causa
veniva rimessa al Collegio in deliberazione, e decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 7/10/2024 dei termini di legge per il deposito degli
scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione
n. cronl. 2415 del 27/5/2021 emanato inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso - nel