Trib. Nola, sentenza 17/04/2024, n. 890

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 17/04/2024, n. 890
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 890
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa C M P, all'udienza del
17.04.2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2639/2021 R.G. e vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentate e difese dall' avv. L A
RICORRENTE
E
Cont
, , in persona del liquidatore p.t. Parte_5
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. V D C
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2021 e ritualmente notificato, le parti ricorrenti hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa subordinata part-time alle dipendenze della , società CP_3 Pt_5
operante nel settore di attività di pulizie manuale e/o meccanizzata, nella qualità di appaltatrice della committente dal 01 aprile 2017 al 31.05.2019;
la sola ricorrente Organizzazione_1 [...]
ha dedotto di aver lavorato dal 10.02.2018 al 31.05.2029;
di aver svolto mansioni di addette Pt_2
al servizio pulizie in virtù di contratto di appalto tra la datrice di lavoro e la Organizzazione_1
[... nei locali H&M nei centri commerciali , riconducibili al I Livello Org_2 Org_3
per la sola e al II livello per le altre ricorrenti, del CCNL per i dipendenti di imprese Parte_2
di pulizie e multiservizi;
di essere state assunte dalla GI. on un rapporto di lavoro part time;
Pt_5
di aver ricevuto come retribuzione per tutto il periodo di lavoro le somme risultanti dai prospetti di busta paga allegati;
di non aver ricevuto alla data di cessazione del rapporto avvenuta in data
31.05.2019 il TFR,13^e^ 14 mensilità, ferie, permessi e festività non godute.
Dedotta in diritto la responsabilità solidale delle resistenti in virtù del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs.
n. 276/2003 e/o dell'art. 1767 c.c., hanno chiesto la condanna delle società e CP_3 Pt_5 [...]
, previo accertamento dell'intercorso rapporto di committenza di lavorazioni Organizzazione_1 tra le parti resistenti, e/o in subordine, ognuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di €
1756,36 in favore della ricorrente di cui € 815,03 a titolo di TFR, la somma di € Parte_3
1.442,58 in favore della ricorrente di cui € 813,71 a titolo di tfr, della somma di € Parte_4
1.271,20 in favore di di cui 803,74 a titolo di TFr e della somma di € 1.009,29 in Parte_1
favore di di cui 449, 32 a titolo di Tfr;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Parte_2
Nonostante la rituale vocatio in ius, la società resistente GI. restava contumace. Pt_5
Nel costituirsi ritualmente in giudizio la società resistente , eccepiva Organizzazione_1
l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. e dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, considerata
l'assenza di debiti della committente nei confronti dell'appaltatore e chiedeva la concessione del beneficio di preventiva escussione, nonostante le modifiche al comma 2 dell'art. 29, D. Lgs. n.
276/2003, apportate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, acquisita la documentazione agli atti, all'udienza odierna, all'esito del deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della presente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che, come emerge dalla documentazione agli atti di causa, la resistente
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 24.11.2022 con sentenza n. 540/2022. CP_4
Nelle note di trattazione depositate per l'udienza odierna, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti della società fallita, per cui la stessa è proseguita nei soli confronti della resistente Org_1
[...
ritualmente costituita in giudizio.
Nel merito, le parti ricorrenti hanno dedotto di non avere ricevuto il TFR maturato e le differenze retributive, ferie, permessi e festività non godute risultanti dall'ultimo prospetto paga di maggio 2019.
Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provare l'avvenuto pagamento, restando CP_5
contumace, nulla ha provato. Nemmeno la committente, forniva Organizzazione_1 prova dell'avvenuto pagamento, limitandosi a formulare eccezioni relative al rapporto con l'appaltatrice.
Alla luce di tali presupposti non pare sia possibile dubitare che la domanda sia volta ad ottenere la condanna di parte resistente al pagamento di differenze retributive e TFR asseritamente maturate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto concerne la responsabilità solidale della invocata, Organizzazione_1 in primo luogo, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs n. 276/2003, va detto, in linea generale, che il testo originario dell'art. 29, comma 2 della I. 276/2003 così disponeva: "In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". L'art. 1, comma 911, della legge 27.12.2006 n. 296 ha previsto che
l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Il d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge
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