Trib. Trento, decreto 10/03/2025
Decreto
10 marzo 2025
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10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 2520/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis d. lgs. n. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da
TO SE (C.F. [...]), nato in [...] il [...], cod. CUI 0409HL8, rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Fameli;
-ricorrente- contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;
-resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. d. lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso del 20.10.2022, il ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento del
13.09.2022, notificato il 21.09.2022, con cui la Commissione territoriale di Trieste ha rigettato, dopo averla esaminata nel merito, la domanda reiterata di protezione internazionale, ritenendo, invece, esistente nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. 1
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Il ricorrente è comparso personalmente alle udienze del 22.03.2023 e del 4.02.2025.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 18.02.2025
§ I fatti di causa
Con provvedimento del 13.09.2023, la Commissione Territoriale di Trieste, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di domanda reiterata, delle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate, ha, innanzitutto, escluso che siano emersi elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione previsti dall'art. l, lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dagli artt. 5,
7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente allegato nessun elemento tale da porter modificare la valutazione circa il rischio in caso di rientro già effettuata al momento della prima audizione. Ha escluso anche il rischio di danno grave come indicato dall'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007, non sussistendo il pericolo che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine. Ha, inoltre, escluso l'applicazione della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) cit., non sussistendone i presupposti, alla luce delle fonti riferite al paese di origine.
La Commissione ha, invece, ritenuto credibili ed accettati gli elementi relativi alla vita in Italia del ricorrente, presente sul territorio dall'anno 2010, sposato con due figlie, con attuale abitazione a
LZ e occupato con contratto di lavoro, concludendo per la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale ex art.19, comma 1 e 1.1.
§ I motivi del ricorso
Con il ricorso introduttivo, la difesa ha, innanzitutto, ricostruito la storia personale del ricorrente, rappresentando le ragioni di fuga che lo hanno spinto a lasciare la Nigeria nel 2010 e a presentare nello stesso anno la prima domanda di protezione internazionale in Italia. In particolare, ha evidenziato che, il ricorrente, orfano di entrambi i genitori, è stato accolto e cresciuto benevolmente da un uomo di nome US dal quale, all'età di diciassette anni, è stato costretto a fuggire, essendo
“finito nelle maglie di un c.d. culto” e destinato dal suo benefattore, “esponente di spicco di una setta segreta”, ad “un sacrificio onde riaffermare il suo potere, spirituale e politico all'interno della comunità”, avendo appreso tali informazioni dalla donna che lo ha aiutato a scappare (cfr. pag. 2 e 5 del ricorso). Sulla base delle predette allegazioni in fatto, la difesa ha richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione di instabilità politica del Paese d'origine del ricorrente.
All'udienza del 4.02.2025, il ricorrente, accompagnato da un interprete, ha risposto alle domande del giudice, dichiarando: di avere ancora paura di ritornare nel suo paese di origine, pur non avendo dall'anno 2009 contatti con la persona, di nome GI US, da cui è fuggito;
che l'uomo dovrebbe
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avere oggi circa 65/70 anni, che US è un mago e che al tempo della fuga affiancava politici ed il suo scopo era di voler organizzare un sacrificio di gruppo, perché questo l'avrebbe reso più forte ai loro occhi;
che il sacrificio non era diretto a lui personalmente ma a tutte le persone di giovane età
(“G: che tipologia di persone cercavano per fare questo sacrificio? JV: “gente che avevano la possibilità di prendere, ragazzi minorenni, giovani ragazzi”) e di aver paura ancora oggi conoscendo il segreto del sacrificio (“il segreto è che questo sia utilizzato dai politici, da politici di alto livello in
Nigeria”); di aver appreso sette anni fa dalla figlia della persona che l'ha aiutato a fuggire, che è riuscito a contattare telefonicamente quando si è recato in Svizzera, che US ha ucciso la madre subito dopo la sua fuga per averlo aiutato a scappare e di non aver più avuto dal 2009 alcun contatto con US e con nessun altro in Nigeria.
Il ricorrente ha precisato di essere nato a [...] e di provenire da detta città.
Con note del 6.02.2025, la difesa ha depositato il secondo verbale di audizione (anno 2022), mancante della prima pagina, precisando che il ricorrente non è in possesso di ulteriore documentazione.
La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ In via pregiudiziale sulla competenza territoriale
Pur essendo il provvedimento opposto emesso dalla Commissione Territoriale di Trieste, competente a giudicare della presente controversia è il tribunale adito, in quanto dalla documentazione in atti emerge che, già al momento del deposito del ricorso, il ricorrente è stato ospitato presso la IT di LZ (doc 2-notifica, doc.3 dichiarazione di ospitalità, del ricorso).
Secondo l'art. 4, comma 3 del D.L. n.13 del 2007: “nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989,
n. 416, art.
1-sexies, convertito, con modificazioni" dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma
1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Trova, dunque, applicazione nel presente caso, il c.d. “criterio di prossimità”, secondo cui la competenza territoriale si radica presso la sezione immigrazione del Tribunale del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza del ricorrente. L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma è diretta a garantire l'accesso a un giudice prossimo a chi si trovi in una posizione strutturalmente svantaggiata, quindi, un ricorso effettivo al sistema giudiziario, così come disposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Corte di Cass.9126/2021).
§ Sull'infondatezza della domanda
3
Risulta in atti che, il ricorrente ha presentato una prima domanda di protezione internazionale in
Italia nell'anno 2010, che è stata rigettata dalla Commissione territoriale di Gorizia con decisione del
29.04.2010, non