Trib. Catania, sentenza 27/07/2024, n. 3909

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 27/07/2024, n. 3909
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3909
Data del deposito : 27 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. C B Presidente rel. est.

2. dott. L G G

3. dott. V C G ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile recante il n. 5606/2022 RG promosso da
nato in Bronte il 31/7/1978, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M G
S che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in Bronte il 2/1/1986, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. M M che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
, nata in Bronte il 22/9/2012 e nata in CP_2 CP_3
Bronte il 4/9/2014 in persona del curatore speciale nominato, avv.
1


rapp. e dif. da sé stessa in quanto avvocato ed elett. dom. CP_4
presso il proprio studio
LITISCONSORTI
NECESSARII
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in esito al decorso in data 4/6/2024 dei ridotti termini di legge di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/4/2022 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia della separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 16/8/2004 e dal quale erano nati
4 figli il 7/12/2001, il 4/1/2006, il 22/9/2012 e Per_1 Per_2 CP_2
il 4/9/2014, si era rivelato infelice a causa del comportamento CP_3
dell'altro coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza. Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitasi in giudizio con memoria chiedeva a sua Controparte_1
volta la pronunzia della separazione personale dal coniuge, contestando le avverse deduzioni, evidenziando ed istando quanto specificamente ivi calendato.
All'udienza del 11/10/2022 il Presidente, constatata
l'infruttuosità del tentativo di riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, indi statuendo nei termini di cui ai provvedimenti quivi di seguito
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trascritti in parti bus quibus: “VISTO IL PROPRIO
PROVVEDIMENTO QUIVI DI SEGUITO
TRASCRITTO: “Il Giudice C B in funzioni di presidente, sciogliendo la riserva assunta ALLA UDIENZA IN DATA
11/10/2022 nel proc. n. 5606/2022 RG;
esaminati gli atti e documenti;

ritenuto che

, ai fini delle assumende determinazioni ex art. 708 cpc in punto di affidamento e collocamento DEI FIGLI MINORENNI nato il 4/1/2006, Per_2
nata il 22/9/2012 e nata il 4/9/2014 e - e di determinazione dei tempi CP_2 CP_3
e modalità di incontro con gli stessi del genitore non affidatario e/o collocatario dedotto la tenuta da parte del coniuge Persona_3 [...]
di condotte ossessive, minacciose e litigiose “anche a causa del Parte_1
fatto che abusava di bevande alcoliche” precisando che la stessa dopo “l'ennesima discussione scaturita da ingiustificata gelosia del marito” avvenuta il 26/8/2020 “non sopportando più il comportamento ossessivo del marito, l'indomani lasciava la casa familiare ed insieme ai figli si trasferiva prima a casa della sorella e poi dai genitori”
MENTRE IL “DA QUEL MOMENTO” TENEVA “COMPORTAMENTI CP_5
PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA , FATTI DI CP_1
MINACCE DI MORTE, AGGRESSIONI VERBALI, Parte_2
APPOSTAMENTI E PEDINAMENTI” per i quali – all'esito della denuncia della
-veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in CP_1
carcere (indi mutata in arresti domiciliari) ed indi condannato con sentenza n.
653/2022 del Tribunale di Catania in data 27/6/2022 (in atto gravata d'appello) alla pena sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre risarcimento del danno e spese processuali in favore della parte offesa, per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cp posti in essere dal “dal 26 agosto 2019 con condotta Pt_1 abituale fino all'attualità della denuncia (denuncia del 15/12/2021)”, mentre
[...] ha dedotto che “senza nessun apparente motivo, la moglie Parte_1
prelevava le sue cose ed unitamente ai figli, abbandonava la casa familiare” e che lo
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stesso “iniziò delle azioni finalizzate a far rientrare la moglie a casa, magari con atti spropositati ma sempre con l'intento di convincere la moglie a ricostituire la famiglia, anche perché l'assenza dei familiari lo sconfortò sempre più ed egli iniziò ad abusare di bevande alcoliche”- va disposto anzitutto l'ascolto dei figli minorenni
nato il 4/1/2006, nata il 22/9/2012 e nata il 4/9/2014, ai Per_2 CP_2 CP_3 sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli
(minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio
1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, a tenore del quale
“nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;

- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
orbene, deve essere ben presente alla coppia genitoriale che la Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della
Costituzione della Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati
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principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il 7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal
Trattato di Lisbona);
inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991,
n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta
Convenzione di New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo
e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di
New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi
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della “genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio “principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della “plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni
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