Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 1038
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Testo completo
R.G. n. 1638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1638/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA TOPPETTA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni AR (AR), Corso Italia, 145;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA PINTO ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Montevarchi (AR), via F. Cataliotti,
16;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica della regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno rassegnato conclusioni parzialmente congiunte, con riferimento esclusivamente ad alcuni aspetti relativi al regime di affidamento, collocamento e visita
Per_ delle figlie minori e come segue: “parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza Per_2
n. 15/2023 del Tribunale di Arezzo nel senso che: a) il fine settimana che il padre potrà trascorrere con le minori, in via alternata con la madre come già previsto nella sentenza 15/2023, inizierà dal venerdì dall'uscita da scuola o comunque da quando il padre esce dal lavoro fino alla domenica sera alle ore 21:00 per consentire l'organizzazione delle figlie per la settimana successiva;
b) nella settimana in cui il padre trascorre con le figlie il fine settimana, il padre trascorrerà con le figlie anche due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita dal lavoro del sig. con cena delle figlie presso il Pt_1
padre, e rientro delle figlie a casa dalla madre entro le ore 22:30 come già previsto dalla sentenza n.
15/2023;”.
Sui restanti aspetti, alla medesima udienza, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: “che il Tribunale disponga che c) nella settimana in cui il padre non trascorre con le figlie il fine settimana potrà trascorrere con loro tre cene infrasettimanali dalle 18:30, ossia dall'uscita dal lavoro del sig. , fino alle 22:30, con rientro delle figlie presso la madre per il Pt_1
pernotto, indicandoli orientativamente nel lunedì, martedì, giovedì, salvi diversi accordi;
d) mantenimento dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e) dal punto di vista CP_1 economico, percezione dell'assegno unico al 50% come allo stato attuale, corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore delle figlie a carico del padre nella misura ridotta di €
300,00 mensili salvo il diverso importo che il Tribunale dovesse ritenere più congruo, con spese straordinarie al 50%, alla luce della documentazione depositata”.
Per la parte resistente: “quanto agli aspetti economici, si riporta agli atti introduttivi e alle richieste formulate sulla scorta delle rispettive situazioni economico-patrimoniali delle parti e delle aumentate esigenze della figlia , ovvero alle seguenti conclusioni: “accertato il miglioramento delle Per_2
condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente e/o il peggioramento delle condizioni economiche- patrimoniali della resistente e/o l'aumento delle esigenze attuali delle figlie, dichiarare tenuto il sig.
a corrispondere a , con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento delle figlie, in ragione delle circostanze menzionate, l'importo mensile complessivo di euro 700,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese o della somma maggiore o minore che risulterà congrua a seguito di istruttoria, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito dell'espletando istruttoria, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e altresì a corrispondere il mantenimento straordinario nella misura del 50% in applicazione delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei
pagina 2 di 7 procedimenti di diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Arezzo. Percezione dell'Assegno
Unico in parti uguali fra i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337-quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, il ricorrente
ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di affidamento e di mantenimento delle Parte_1
figlie minori nata il [...], e nata il [...], dalla relazione more Per_3 Per_4
uxorio intrattenuta con la resistente stabilite nella sentenza n. 15/2023 del Tribunale di CP_1
Arezzo, nel senso che venisse disposta la loro collocazione paritaria presso entrambi i genitori nonché che questi ultimi potessero provvedere al loro mantenimento ordinario in maniera diretta, nei periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno di loro, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse. Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare posta in Cavriglia (AR), via la Chapelle Saint Mesmin
n. 10 alla madre.
In particolare, il sig. ha dedotto che a seguito della crisi della relazione sentimentale intrattenuta Pt_1
fra le parti, nel