Trib. Perugia, sentenza 19/09/2024, n. 1241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 19/09/2024, n. 1241
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 1241
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4176/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nelle persone del giudice Simona Di Maria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4176/2017, promossa da
NI CC, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Gubbini, come da procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il difensore in Fossato di Vico, via Flaminia n. 19 – C.
Comm.le Col della Torre int. 7, attore contro
EA UC ed UE UC, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Pieri, come da procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliati presso il difensore in
Gubbio, via del Risorgimento n. 1 convenuti
OGGETTO: Azione a tutela della servitù e di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.
CONCLUSIONI: come riportate nel verbale di udienza del 28.05.2024 e parzialmente rinunciate dall'attore con la comparsa conclusionale del 18.07.2024.
Indice
FATTI DELL CAUSA

1. Posizioni delle parti e svolgimento del processo
pagina 1 di 16




1.1 La citazione

1.2 La comparsa di risposta

1.3 La trattazione della causa, la fase istruttoria e la fase decisionale
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La costituzione della servitù per cui è causa

3. I fatti controversi

4. La natura del giudizio

5. Sulla persistenza della materia del contendere

6. La servitù di presa d'acqua per cui è causa

6.1 Il contenuto della servitù in generale

6.2 Il contenuto concreto della servitù per cui è causa

6.3 Sulle condotte lesive lamentate dall'attore

6.4 Sui motivi della scarsità d'acqua

6.5 In conclusione sulle domande attoree

7. Sulla domanda di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ.

8. Spese

PQM

FATTI DELLA CAUSA


1. Posizioni delle parti e svolgimento del processo



1.1 La citazione

Con atto di citazione notificato il 14.06.2017, il signor GI LU ha convenuto in giudizio i signori AN RI ed UE RI affermando che:
- fino al 1999 i signori CC e NI erano proprietari di due particelle di terreno limitrofe, censite al Catasto Terreni del Comune di Scheggia e Pascelupo, foglio n. 47, rispettivamente part.
2040 e part. 2038;

- nel 1999 i signori CC e NI hanno venduto a terzi la particella 2038, riservando a favore della particella 2040, rimasta di loro proprietà, una servitù perpetua di attingimento d'acqua dalla sorgente presente sulla particella alienata;

- la particella 2038 è stata poi trasferita in proprietà ai convenuti;

pagina 2 di 16 - il 26.02.2016 l'attore ha acquistato dalla famiglia CC/NI la particella 2040, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, comprese le servitù attive esistenti;

- a luglio 2016 si è avveduto di una diminuzione, e a volte interruzione, dell'afflusso di acqua che era trattenuta dai convenuti per le proprie esigenze personali;

- con raccomandata del 20.07.2016 ha invitato i convenuti a ripristinare la servitù di attingimento e a cessare le turbative;

- i convenuti, riconoscendo la servitù ed auspicando un accordo, hanno risposto negando di aver eseguito opere che trattenessero l'acqua;

- fallito il raggiungimento di un accordo tentato anche dinanzi all'organismo di mediazione, i convenuti hanno acconsentito ad un sopralluogo sulla sorgente, alla presenza dei legali delle parti e dei tecnici di fiducia;

- nel corso del sopralluogo è emerso che nel locale caldaia del fondo servente i convenuti hanno posizionato una cisterna di stoccaggio di 30 litri dove confluisce l'acqua di sorgente;
da una tubazione posta nella parte bassa della cisterna (la cui chiusura o apertura è sotto l'esclusivo controllo dei convenuti), l'acqua defluisce verso la proprietà servita;
nella parte alta della cisterna è innestata una tubazione in cui si incanala l'acqua in esubero, che va a riempire una cisterna molto più grande e trovata piena fino all'orlo, capace di accumulare consistenti scorte d'acqua a danno del fondo dominante, che può fruire solo dell'acqua della cisterna da 30 litri;

- a maggio 2017 il flusso d'acqua verso la particella 2040 si è del tutto interrotto.
Ritenendo sussistere la violazione dell'art. 1067, secondo comma, cod. civ. (visto che in convenuti hanno realizzato un'innovazione che diminuisce l'esercizio della servitù) e dell'art. 1080 cod. civ.
(visto che è impedita la possibilità di attingere l'acqua “in ogni istante”), ha chiesto: “…nel merito: - disporre la cessazione degli impedimenti e turbative alla piena servitù apparente e volontaria, di carattere perpetuo, di presa d'acqua gravante sul fondo servente di cui alla particella n. 2038 in favore della particella n. 2040, entrambe contraddistinte al Foglio 47 del Catasto Terreni del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) ordinando ai convenuti la rimozione a loro spese del manufatto posto all'interno della loro cantina (locale tecnico) e costituito dalla cisternina da trenta litri di capienza posto in loco arbitrariamente dai medesimi e che si frappone proprio tra la sorgente e la tubazione che dalla proprietà RI per caduta raggiunge la proprietà del LU GI, ossia la particella
2040;
- condannare altresì i convenuti, in solito tra loro, al risarcimento in favore di parte attrice del danno procurato in termini di impossibilità al pieno esercizio della servitù di presa d'acqua a causa delle molestie e turbative arrecate ed indicate espressamente nella parte motiva dell'atto, nella misura

pagina 3 di 16 di 5.000,00 euro o comunque nella misura inferiore equitativamente stabilita dal Giudice;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
.


1.2 La comparsa di risposta

Con comparsa depositata il 19.12.2017, si sono tempestivamente costituiti AN ed UE
RI i quali, pur riconoscendo l'esistenza della servitù, hanno contestando le pretese avversarie sostenendo che:
- il diritto di attingere l'acqua, costituito con l'atto pubblico del 1999, fa salvo il diritto del fondo servente di fruire dell'eventuale esubero;

- in ragione di questo, ben prima che l'attore acquistasse la sua particella, i convenuti si erano accordati con i precedenti proprietari e venditori signori CC e NI per recintare la sorgente con un muretto, alla base del quale installare un tubo per convogliare l'acqua verso il fondo dominante e, dall'altra parte, installare un tubo per convogliare l'esubero verso il proprio terreno;

- successivamente, avendo costruito sul terreno un immobile e trovandosi la sorgente nel locale cantina, sempre in accordo con i proprietari del fondo dominante, hanno sostituito la recinzione in muratura con un recipiente della stessa capienza del manufatto originario (30 litri);

- questa modifica non ha creato disagi né impedito l'esercizio della servitù ma, anzi, ha permesso di convogliare l'acqua verso il fondo dominante senza dispersioni, di raccogliere l'esubero come espressamente previsto dall'atto notarile, nonché di non mantenere a vista la vena d'acqua;
più in dettaglio, se il signor LU non attinge, il livello dell'acqua nella cisterna piccola sale e permette la raccolta dell'esubero che altrimenti andrebbe disperso;
se LU, invece, attinge, l'acqua non può essere raccolta nella cisterna grande dei convenuti;

- la demolizione del manufatto sarebbe, quindi, non solo inutile ma anche fonte di inconvenienti per entrambi i fondi;

- nel corso del sopralluogo congiunto è stato constatato che l'acqua che dalla vena entra nella cisterna di 30 litri è di quantità pari all'acqua che esce verso il fondo dell'attore, senza alcuna ostruzione;

- la quantità di questa vena d'acqua è già esigua in inverno e si riduce ulteriormente in estate, ed è questa la causa della scarsità lamentata dall'attore;

- non esiste alcun modo con il quale il quale i convenuti potrebbero arbitrariamente impedire che
l'acqua defluisca verso il fondo servito;

pagina 4 di 16 - dopo il sopralluogo che ha dato conto della regolarità del manufatto, il signor LU ha tenuto condotte volte ad impedire la raccolta dell'esubero da parte dei convenuti e ha rifiutato di consentire una verifica congiunta per appurare la realizzazione di eventuali opere da parte dell'attore sulla sua proprietà atte ad impedire l'utilizzo dell'esubero a danno dei convenuti;

- l'azione di LU è volta ad arrecare molestia ai convenuti, tanto che pendono altri giudizi, anche penali, tra le parti.
Sulla base di questa diversa prospettazione, sostenendo che l'instaurazione del giudizio è priva di ragione se non quella di arrecare molestia ai convenuti, visto il sopralluogo congiunto che ha già dato atto della legittimità della condotta dei convenuti, hanno così concluso: “- rigettare ogni domanda svolta da LU GI con atto di citazione 8 giugno 2017 nei confronti di RI AN e
RI UE perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni svolte nel presente atto;
- accertare altresì che la domanda svolta da LU GI concreta i presupposti della lite temeraria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti, da liquidare anche in via equitativa in favore dei convenuti;
- con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, accessori come per legge, da distrarsi per fattone anticipo”.



1.3 La trattazione della causa, la fase istruttoria e la fase decisionale

In esito alla prima udienza La causa è stata ulteriormente trattata con la concessione dei termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. con le quali, oltre ad insistere ciascuno nelle proprie prospettazioni ed argomentazioni e oltre ad avanzare istanze istruttorie:
➢ l'attore, con prima memoria: • ha negato che i convenuti abbiano avuto l'autorizzazione dei precedenti proprietari a realizzare il manufatto che, trovandosi all'interno della loro abitazione, può essere gestito a loro piacimento anche occludendo il foro di uscita con un tappo;
• ha sostenuto
l'inutilità di un sopralluogo presso la sua proprietà, che ha pertanto rifiutato, visto che già in occasione del primo sopralluogo era stata
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