Trib. Avellino, sentenza 13/01/2025, n. 45
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Testo completo
N. R.G. 2904/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2904/2022 promossa da:
PI NI, C.F. CPTNTN75CC07A509W, in proprio e quale amministratore di sostegno di PI NE, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Luciano Trofa (C.F. [...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Fioretti n. 10;
ATTORE
MO NI, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marino
Iannacchero (CF. [...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via
Tagliamento n. 165.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, TO PI, in proprio e quale amministratore di sostegno di NE PI, spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da TO
IM, mediante cui veniva intimato il pagamento di € 13.846,30, in forza del decreto ingiuntivo n.
1580/2013 del Tribunale di Avellino, dichiarato definitivamente esecutivo, in seguito alla proposizione del giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2024 R.G.A.C., con sentenza n. 486/2019, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, ricorrendo gravi motivi, disporre, anche
pagina 1 di 6 inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.486/2019 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. 1580/2013, poi munito di formula esecutiva in data 24/6/2022. In subordine, fissare con decreto, nel più breve tempo possibile, l'udienza di comparizione delle parti per decidere sulla richiesta di sospensiva, concedendo all'opponente termine per la notifica.
2. Sempre in via preliminare, accogliere la presente opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e dichiarare non dovuto l'importo indicato nel precetto notificato dall'opposto, con condanna alle spese di lite a carico di quest'ultimo, per evidente carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri PI TO ed NE, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
3. in via ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità del precetto opposto, non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo così come invece previsto dall'art.477 cpc;
4. In via meramente subordinata, nel merito, qualora l'opposto riuscisse a dimostrare la qualità di eredi dei sigg.ri PI, dichiarare questi ultimi tenuti al pagamento della sola quota ereditaria della sig.ra RO NE, pari ad 1/3, che determinerebbe il debito di € 2.462,76 ciascuno, restando le ulteriori quote a carico degli altri chiamati all'eredità;
3. Condannare, per l'effetto, il sig. IM TO, ai sensi dell'art.96 cpc, al pagamento di una somma per lite temeraria, per aver proposto un'azione alquanto imprudente, nella misura che l'On. Tribunale Vorrà liquidare secondo Equità;
4. Condannare, in ogni caso, il convenuto-opposta, al pagamento delle spese e competenze professionali della presente procedura da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i destinatari del precetto eredi dell'originaria debitrice NE
RO, ed opponeva il divieto di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c., con conseguente eccessività della somma intimata, oltre alla violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato agli stessi il titolo esecutivo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio TO IM, il quale dichiarava di aver rinunciato, per il tramite del procuratore costituito, formalmente all'intimato atto di precetto con comunicazione del 16.08.2022, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.
Evidenziava, tuttavia, che la qualifica di erede di TO ed NE PI sarebbe evincibile dalla attestazione rilasciata dal Comune di Contrada in data 22.09.2014, prodotta agli atti del giudizio e che, in ogni caso, gli opponenti erano a conoscenza del titolo esecutivo,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2904/2022 promossa da:
PI NI, C.F. CPTNTN75CC07A509W, in proprio e quale amministratore di sostegno di PI NE, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Luciano Trofa (C.F. [...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Fioretti n. 10;
ATTORE
MO NI, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marino
Iannacchero (CF. [...]), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via
Tagliamento n. 165.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, TO PI, in proprio e quale amministratore di sostegno di NE PI, spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da TO
IM, mediante cui veniva intimato il pagamento di € 13.846,30, in forza del decreto ingiuntivo n.
1580/2013 del Tribunale di Avellino, dichiarato definitivamente esecutivo, in seguito alla proposizione del giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2024 R.G.A.C., con sentenza n. 486/2019, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, ricorrendo gravi motivi, disporre, anche
pagina 1 di 6 inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.486/2019 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. 1580/2013, poi munito di formula esecutiva in data 24/6/2022. In subordine, fissare con decreto, nel più breve tempo possibile, l'udienza di comparizione delle parti per decidere sulla richiesta di sospensiva, concedendo all'opponente termine per la notifica.
2. Sempre in via preliminare, accogliere la presente opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e dichiarare non dovuto l'importo indicato nel precetto notificato dall'opposto, con condanna alle spese di lite a carico di quest'ultimo, per evidente carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri PI TO ed NE, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
3. in via ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità del precetto opposto, non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo così come invece previsto dall'art.477 cpc;
4. In via meramente subordinata, nel merito, qualora l'opposto riuscisse a dimostrare la qualità di eredi dei sigg.ri PI, dichiarare questi ultimi tenuti al pagamento della sola quota ereditaria della sig.ra RO NE, pari ad 1/3, che determinerebbe il debito di € 2.462,76 ciascuno, restando le ulteriori quote a carico degli altri chiamati all'eredità;
3. Condannare, per l'effetto, il sig. IM TO, ai sensi dell'art.96 cpc, al pagamento di una somma per lite temeraria, per aver proposto un'azione alquanto imprudente, nella misura che l'On. Tribunale Vorrà liquidare secondo Equità;
4. Condannare, in ogni caso, il convenuto-opposta, al pagamento delle spese e competenze professionali della presente procedura da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i destinatari del precetto eredi dell'originaria debitrice NE
RO, ed opponeva il divieto di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c., con conseguente eccessività della somma intimata, oltre alla violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato agli stessi il titolo esecutivo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio TO IM, il quale dichiarava di aver rinunciato, per il tramite del procuratore costituito, formalmente all'intimato atto di precetto con comunicazione del 16.08.2022, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.
Evidenziava, tuttavia, che la qualifica di erede di TO ed NE PI sarebbe evincibile dalla attestazione rilasciata dal Comune di Contrada in data 22.09.2014, prodotta agli atti del giudizio e che, in ogni caso, gli opponenti erano a conoscenza del titolo esecutivo,
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