Trib. Salerno, sentenza 26/02/2024, n. 1059
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Testo completo
Proc. R.G. n. 4529/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa I B Presidente
Dott.ssa C C Giudice est.
Dott.ssa V C Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4529/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. E P, Parte_1 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. D P, elett.te Controparte_1 domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 30.11.2023.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2022 [nato a Vietri sul Parte_1
Mare (SA) il 26/2/1975, CF. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
[nata a Salerno in data 11/12/1974, C.F. ] in CP_1 C.F._2 data 21.05.2001 in Pellezzano (Sa), dal quale era nata la figlia Per_1
(22/10/2002).
Il ricorrente, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche, domandava altresì di rideterminare in € 200,00 l'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
Con comparsa del 5.11.2022 si costituiva , la quale aderiva alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva contestualmente che si procedesse al rigetto dell'altra domanda formulata dal ricorrente
All'udienza del 15.11.2022, il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Alla udienza del 30.11.2023, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali
e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale
e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
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È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr.
(Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904;Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219;
Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752).
Nel caso di specie, si rileva che dal matrimonio è nata una figlia - di 21 Per_1 anni- che risulta essere pacificamente non economicamente autosufficiente, essendo attualmente iscritta presso l'università di Caserta ove sta completando il percorso di studi.
Il che in ricorso aveva domandato, in virtù di un peggioramento della Pt_1 propria situazione economica (nascita di una seconda figlia e chiusura della ditta individuale di cui era titolare), la riduzione da € 400,00 a € 200,00 mensili dell'assegno da lui versato per la figlia, ha poi rinunciato già nella memoria integrativa depositata il 28.02.2023 alla rideterminazione, alla luce di un miglioramento reddituale che gli aveva garantito una nuova stabilità economico- patrimoniale. Pertanto, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo dell'assegno mensile in € 400,00 che il padre dovrà versare per il mantenimento
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della figlia , oltre alla sua contribuzione al 100% delle spese straordinarie Per_1
(come previsto nella sentenza di separazione).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.